Cassation remands betting tax case to lower court regarding foreign bookmaker liability and EU service freedom.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the lower court to acquire the merits file. The taxpayer challenged a regional tax commission decision imposing betting taxes on an Austrian bookmaker for pre-2011 years, arguing violations of EU service freedom and incorrect application of Italian tax laws. The court found the appeal admissible but insufficiently detailed to decide on the merits, necessitating a remand for further examination of the factual and legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 D.L.vo 504/98; Art. 52, 56, 57 TFEU: The Court holds that when a cassation appeal raises complex issues regarding tax liability of foreign operators and EU freedom of services, the court must remand the case to the lower court to acquire the merits file for a full examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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NTERLOCUTORIA sul ricorso 8059-2020 proposto da: LOGISPIN AUSTRIA GMBH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F.97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2240/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO CHE: 1.La "LOGISPIN AUSTRIA GmbH" (gia "GOLDBET SPORTWETTEN GmbH") impugnava , con distinti ricorsi, due avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio dei Monopoli per la Puglia recuperava a tassazione a carico della contribuente , quale obbligato in solido, per il periodo 2009 , l'imposta unica sulle scommesse , ex art.1 del d.lvo 504/98 a seguito di accertamenti nei confronti degli obbligati principale, Mancarella Daniele e Indennitate Gianna, titolari degli esercizi commerciaj,t che effettuavano , in qualità di Centro Trasmissioni Dati - CTD in favore della "LOGISPIN AUSTRIA GmbH" il servizio di raccolta scommesse in mancanza di autorizzazione. 2.La CTP , riuniti i ricorsi, li respingeva. 3 Sull'impugnazione della contribuente la Commissione Regionale della Puglia rigettava l'appello ritenendo, sulla scorta delle argomentazioni svolte sentenza della Corte Costituzionale nr 27/2018, l'operatività dell'imposta unica sulle scommesse nei confronti dei bookmakers aventi sede all'estero ed operanti al di fuori del sistema concessorio.
Ric. 2020 n. 08059 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi , l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita con controricorso. 5 Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La contribuente ha depositato memoria. RITENUTO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e /o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l'interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, con riferimento alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 14 febbraio 2018 n. 28, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che il bookmaker fosse soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse per le annualità anteriori all'anno 2011, essendo stata esclusa, per tale periodo, la responsabilità solidale del ricevitore operante per conto di soggetti privi di concessione. 1.1 Con il secondo motivo, viene dedotta violazione e /o falsa applicazione [dell'art. 1, comma 2, lett. b] della Legge 3 agosto 1998 n. 288, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l'imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendere anche alle scommesse accettate all'estero.
Ric. 2020 n. 08059 sez. MT - ud. 09-02-2022 -3- 1.2 Con il terzo motivo, la contribuente lamenta violazione e /o falsa applicazione degli artt. 52, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere l'impugnata sentenza tenuto conto che l'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, produce un effetto discriminatorio e viola il principio della libertà di circolazione dei servizi a discapito degli operatori esteri rispetto agli operatori nazionali. 2.AI fine della decisine della controversia deve disporsi l'acquisizione del fascicolo di merito.
PQM La Corte ; rimette la causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 febbraio Il Prds