Italian court remands tax case to lower court regarding betting revenue taxability and EU law application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation remanded the case to a new procedural stage to review the merits of the tax dispute. The taxpayer argued that betting revenues collected for a foreign bookmaker should not be taxable due to a lack of territorial and subjective elements for the specific tax. The court accepted the request to transfer the case to the European Court of Justice or raise a constitutional question, ordering the lower court to re-examine the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 3: When a cassation appeal challenges the application of tax laws based on EU law or constitutional issues, the court may order remittal to acquire the case file for further examination.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15215-2020 proposto da: MOIOLI NICOL, titolare dell'impresa 365 Cafè di Mioli Nicol, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CASELLA PACCA DI MATRICE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricon-ente - contro SSKS365 MALTA LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 26, presso lo studio dell'avvocato PIETRO BORIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente successiva - avverso la sentenza n. 3873/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che Moioli Nicol, nella qualità di titolare dell'impresa individuale 365 Cafè corrente in Brescia, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia depositata il 7 ottobre 2019 n. 3873/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento relativo agli anni 2013 e 2014, con riguardo ai ricavi derivanti dall'attività di ricevitore di scommesse per conto della società austriaca SKS365 Malta Ltd ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che i compensi percepiti dal contribuente nella raccolta delle scommesse per conto di bookmaker straniero costituissero ricavi imponibili. La parte contribuente ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossiità dell'udienza ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso e in via subordinata chiedeva di rimettere la causa alla Corte di Giustizia Ric. 2020 n. 15215 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- dell'Unione Europea oppure di sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale delle norme coinvolte nella presente lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: Con unico motivo, si denuncia violazione e /o errata applicazione della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 67, e del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse potesse essere utilizzata dall'amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente, nonostante la carenza del presupposto soggettivo e del presupposto territoriale di tale imposta rispetto al ricevitore.
Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 fe braio 2022 Il Pre idente Mau4) Moc DIP'Sh CAtte,,a1EM