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Ordinanza Interlocutoria — n. 11291/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue requiring public debate under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11291/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered the remittal of the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The Agency of Revenue challenged a regional tax commission decision regarding VAT on a financial management contract, arguing it constituted a deposit title contract. The court deemed the legal question significant enough to warrant public debate before a final ruling. Consequently, the case was sent back to the lower court for a public session.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal issue raised in a cassation appeal is of particular relevance, the court must order the case to be heard in public session to allow for public debate.

Parole chiave

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cassation remittal public hearing requirement VAT deposit contract financial management services public debate procedure tassazione dell'IVA spese bancarie società d'investimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Directive 85/611/CEE
D.Lgs. n. 58 del 1998
36 e 38 del d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt.
Codice Civile
D.P.R. n. 633 del 1972
1, 3 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per non avere la sentenza impugnata qualificato il contratto in esame come contratto di deposito titoli come tale soggetto al pagamento dell'IVA.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6595-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MEDIOBANCA DI CREDITO FINANZIAMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PONTIDA, 3, presso lo studio dell'avvocato SERENA GIGLIO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 2992/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA per il periodo d'imposta 2012 con il quale l'Ufficio contestava l'omessa applicazione dell'IVA per il servizio reso da banca Esperia (poi confluita mediante fusione in Mediobanca s.p.a.) in favore della società Duemme SGR s.p.a. in virtù di un contratto di regolamento-amministrazione di strumenti finanziari e di trattamento ordini OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio) stipulato fra le parti nel 2010; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che la società Duemme SGR s.p.a. ha in essere con la banca Esperia (come emerge dal contratto) solo mandati di gestione individuale di portafogli e una serie di attività prodromiche alle stesse per le quali vige il regime di esenzione IVA e la banca non risulta depositaria delle quote di una attività di OICR; peraltro la banca Esperia non è autorizzata dalla banca d'Italia a svolgere la funzione di depositaria di titoli.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia Ric. 2020 n. 06595 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 3 della direttiva del Consiglio della CEE n. 85/611/CEE, degli artt. 36 e 38 del d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt. 1766 e 1838 c.c. e degli artt. 1, 3 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per non avere la sentenza impugnata qualificato il contratto in esame come contratto di deposito titoli come tale soggetto al pagamento dell'IVA.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 feb raio 2022. Il Prlesidente Mauri i ci IL C