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Ordinanza Interlocutoria — n. 11290/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case due to clerical error preventing formulation of contributants' proposed reasons.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11290/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the lower court due to a clerical oversight that prevented the formulation of the contributants' proposed reasons. The dispute involved the Municipality of Salerno versus Diana Gerardo and others regarding the fiscal qualification of land as buildable versus agricultural, following a series of administrative and tax tribunal rulings. Because the lower court failed to record the specific arguments submitted by the taxpayers, the Collegio ordered the cause to be returned for proper handling.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: When a clerical error prevents the formulation of proposed reasons by a party, the case must be remitted to the lower court to allow the parties to submit their arguments properly.

Parole chiave

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clerical error remittal of case proposed reasons tax assessment dispute land qualification procedural defect Cassazione remissione prezzo del terreno

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1945-2020 proposto da: COMUNE di SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso I studio PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA ATTANASIO, CARMINE GRUOSSO; - ricorrente - contro DIANA GERARDO, DIANA MARIA STELLA, DIANA FRANCESCA ROMANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro DIANA GERARDO, DIANA MARIA STELLA, DIANA FRANCESCA ROMANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4629/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 01945 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Rg 1945/2020 Il Comune di Salerno emetteva tre avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2012 nei riguardi di Gerardo Diana, Maria Stella Diana e Francesca Romana Diana quali proprietari di terreni siti in Salerno rientranti fra quelli a vocazione edificatoria in base alle previsione del Piano Urbanistico Comunale ( PUC) vigente. I contribuenti impugnavano tali atti avanti la CTP di Salerno contestandone la legittimità in quanto i terreni non potevano considerarsi edificabili ai fini Ici ma aeree agricole per le quali era stato versato il tributo sulla scorta dei criteri di determinazione della base imponibile riservati ai terreni agricoli.

Sostenevano che la qualificazione di " edificabili" riferita ai terreni non poteva ritenersi corretta per la presenza sugli stessi di vincoli di inedificabilità imposti da Anas e Sovraintendenza. Si costituiva il Comune di Salerno osservando che con riferimento alla lamentata qualificazione delle aree come" edificabili" che le stesse ricadevano nei comparti edificatori CR 13,14 e 15 del PUC secondo l'art 2 del Dlgs nr 504/1992 risultavano a tutti gli effetti per ciò solo" edificabili". Rilevava poi per quanto riguarda il valore venale attribuito ai fondi che lo stesso era basato sulla delibera di Giunta Comunale nr 240/2007 e che era coerente con le distinte fasce indicate nella Relazione di stima approvata con la medesima delibera.

La CTP di Salerno con sentenza nr 4757/2016 accoglieva il ricorso dei contribuenti . Avverso tale decisione il Comune di Salerno proponeva appello avanti la CTR della Campania, sez distaccata di Salerno, che lo accoglieva per quanto di ragione. Il giudice del gravame per gli aspetti che qui rilevano che la presenza dei vincoli sui terreni non poteva sottrarre le aeree sui insistono al regime fiscale proprio i dei suoli edificabili incidendo unicamente sulla concreta valutazione del valore e conseguentemente sulla base imponibile . Riteneva che il valore attribuito dal Comune ai fini Ici doveva considerarsi superiore al valore venale a causa della riduzione dei vincoli di inedificabilità esistenti sui terreni sia di Anas che della Sopraintendenza e dell'assenza di strumenti attuativi sicchè doveva essere individuato un diverso valore inferiore a quello attribuito dal Comune.

Valore che secondo le caratteristiche dei fondi e la loro collocazione doveva stimarsi in C 50 al mq in luogo dei 94,92. Avverso tale sentenza il Comune di Salerno propone ricorso affidato a due motivi cui resistono con controricorso i contribuenti i quali a loro volta propongono ricorso nei riguardi della medesima pronuncia sulla base di tre motivi. Il Collegio rilevato che a causa di un disguido di cancelleria non è stata formulata alcuna proposta con riferimento ai motivi introdotti dai contribuenti e che pertanto è necessario rimettere la causa sul ruolo .

P.Q.M.

La Corte rimette la causa s