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Ordinanza Interlocutoria — n. 11289/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to lower court due to lack of oral hearing prerequisites under CPC Art. 375.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11289/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the interlocutory order regarding the inadmissibility of the tax agency's cassation appeal. The court found that the procedural prerequisites for a summary hearing under Article 375 of the Code of Civil Procedure were not met. Consequently, the matter was remanded to the Second Civil Section for a full oral hearing.

Regesto Legislator

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Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.; The Supreme Court must remand a case to the lower court for an oral hearing when the statutory prerequisites for a summary decision are absent.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure oral hearing requirement summary procedure inadmissibility tax agency cassation appeal remand for oral hearing tassazione dell'IVA imposta sull'energia imposta sull'importazione

Disposizioni normative citate

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Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13012-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PAULETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSAMARIA NICASTRO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2527/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIAdepositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Don.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha riformato la pronuncia della CI P di Milano che aveva rigettato il ricorso della parte contribuente avverso atto di inserimento dell'accisa nella base imponibile dell'IVA dovuta per la cessione di energia ad utenti finali; che la parte ricorrente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si lamenta violazione delle disposizioni in tema di base imponibile IVA; che con il secondo motivo di prospetta omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.;

PQM La Corte rimette la trattazione dell'affare alla V Sezione Civile Così deciso in Roma, i