Italian Supreme Court remands case to lower court due to lack of oral hearing prerequisites under CPC Art. 375.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the interlocutory order regarding the inadmissibility of the tax agency's cassation appeal. The court found that the procedural prerequisites for a summary hearing under Article 375 of the Code of Civil Procedure were not met. Consequently, the matter was remanded to the Second Civil Section for a full oral hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 n. 1 e 5 c.p.c.; The Supreme Court must remand a case to the lower court for an oral hearing when the statutory prerequisites for a summary decision are absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13012-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PAULETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSAMARIA NICASTRO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2527/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIAdepositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Don.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha riformato la pronuncia della CI P di Milano che aveva rigettato il ricorso della parte contribuente avverso atto di inserimento dell'accisa nella base imponibile dell'IVA dovuta per la cessione di energia ad utenti finali; che la parte ricorrente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si lamenta violazione delle disposizioni in tema di base imponibile IVA; che con il secondo motivo di prospetta omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.;
PQM La Corte rimette la trattazione dell'affare alla V Sezione Civile Così deciso in Roma, i