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Ordinanza Interlocutoria — n. 11288/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remits case to lower court due to lack of grounds for summary hearing on VAT rate issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11288/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the immediate hearing of the tax agency's cassation appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that the correct VAT rate for car rental with a driver was violated, while the taxpayer remained unrepresented. The court ruled that no specific grounds existed under the Civil Procedure Code to conduct a summary hearing, thus remitting the case for full trial.

Regesto Legislator

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Art. 375 n. 1 and 5 c.p.c.; The Supreme Court may not conduct a summary hearing if the grounds for the appeal do not meet the statutory requirements for such expedited procedure.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Code summary hearing requirements VAT rate determination tax agency cassation appeal remittal to lower court assoggettamento all'IVA imposta sui veicoli a motore ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375 n. 1 and 5 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26744-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FALLE'F1A MARIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 669/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CI P di Palermo di annullamento dell'atto impositivo con cui si rideterminava l'IVA dovuta dal contribuente in ragione della sua attività di noleggio autoveicoli con conducente; che è rimasto intimato il contribuente; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico profilo si prospetta violazione di legge circa l'aliquota IVA da applicare all'attività di noleggio autoveicoli con conducente; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.;

PQM La Corte rimette la trattazione dell'affare alla V Sezione Civile Così deciso in Roma, il 1