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Ordinanza Interlocutoria — n. 11287/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to acquire missing file regarding tax liability transfer rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11287/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding 2010 gaming taxes. The agency argued that the constitutional court ruling invalidated tax liability for unlicensed bookmakers, while the bookmaker contended the lower court correctly applied this principle. The court decided to remand the case to a new hearing because the essential case file from the lower courts was missing from the records.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation must remand a case to a new hearing when the necessary case file from the lower courts is missing from the records.

Parole chiave

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remand to new hearing missing case file procedural defect tax liability transfer constitutional court ruling tassa sulle case da gioco reddito da lotterie, giochi e scommesse imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul booknnaker.
Art. 3 d.lgs. 504/1998
27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art.
Art. 1 comma 66 I. 220/2010
504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost.
Corte costituzionale n. 27/2018
art. 3 d.lgs. 504/1998
27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 27/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26605-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato VII l'ORTO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 26605 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 26605/2020 Agenzia delle dogane c/ Goldbet Sportwetten GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi.

Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2010, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookma ker.

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul booknnaker. Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 13 gennaio 2022 Il tresident D