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Ordinanza Interlocutoria — n. 11256/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to determine if tax declaration omission suspends prescription for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11256/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to resolve a specific legal question regarding the suspension of prescription periods. INPS argued that the appellant's failure to complete a specific tax form constituted intentional concealment, which should have suspended the statute of limitations. The appellate court rejected this, ruling the omission insufficient to interrupt the deadline, but the Supreme Court identified a need to clarify the correct start date of the prescription period first.

Regesto Legislator

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Art. 2941 c.c., n. 8; Art. 380-bis c.p.c.: The court must determine the correct commencement date of the prescription period for social security contributions before assessing whether a tax declaration omission constitutes the required intentional concealment to suspend the limitation period.

Parole chiave

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social security contributions prescription period suspension tax declaration omission intentional concealment remittal to new hearing statute of limitations forensic profession calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 c.c., n. 8
Art. 380-bis c.p.c.
pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica delle questioni e alla rimessione, alla Sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod.
art. 2941 c.c
art. 380 bis c.p
pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica delle questioni e alla rimessione, alla Sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod.
art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273
questa Corte ha esaminato tale questione, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass.
Cass. Sez. L., 08 novembre 2021, n. 32467
Cass. 14 ottobre 2021, n. 28123
32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28123);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31757-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro CRISPINO STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SALMERI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31757/2020 Numero sezionale 2606/2022 Numero di raccolta generale 11256/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 avverso la sentenza n. 1163/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS e confermando (seppur con diversa motivazione) la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all'avv. Stefania Crispino e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesse il 16.6.2010, mentre l’Inps aveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dalla Crispino l’1.7.2015); per quel che interessa, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8: il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e compilato il quadro CM (riservato ai soggetti che adottano il regime dei minimi), indicando il codice attività (voce CM1), il reddito lordo percepito (voce Ric. 2020 n. 31757 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31757/2020 Numero sezionale 2606/2022 Numero di raccolta generale 11256/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 CM2), il mancato versamento dei contributi (voce CM7) ed il reddito netto prodotto (voce CM 8); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso (illustrato da memoria), Stefania Crispino; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante la professionista, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR. In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una presunzione di occultamento di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell'obbligo contributivo;

2. la Corte di appello non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 1.7.2015;

3. questa Corte ha esaminato tale questione, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., Ric. 2020 n. 31757 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31757/2020 Numero sezionale 2606/2022 Numero di raccolta generale 11256/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28123);

4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi;

5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica delle questioni e alla rimessione, alla Sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., di identiche questioni (cfr. ordinanza interlocutoria n. 6036 del 2022), va disposta la rimessione a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione della questione già rimessa alla pubblica udienza;

P.Q.M.

dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione, da parte della Sezione ordinaria, delle medesime questioni già sottoposte con ordinanza interlocutoria n. 6036 del 2022. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, l’8 marzo 2022. Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Ric. 2020 n. 31757 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e