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Ordinanza — n. 11250/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to power of attorney dated before the appealed judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11250/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney presented by the appellant was dated prior to the judgment being challenged. The respondent argued that the document lacked validity, a point supported by the relator who noted the specific mandate was issued on October 26, 2016, while the appealed judgment was rendered in April 2021. The court ruled that, under established case law, a power of attorney for a cassation appeal must be issued after the date of the judgment to ensure legal certainty regarding the attorney's authority.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: A power of attorney for a cassation appeal is valid only if issued after the date of the judgment being appealed, as this requirement ensures legal certainty regarding the attorney's authority.

Parole chiave

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power of attorney validity cassation appeal procedure judgment date requirement legal certainty principle inadmissible appeal attorney authority scope procedural defect notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016
Cass. n. 5554 del 2011
Cass. n. 5554 del 2011, Cass.
Cass. n. 19226 del 2014
5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014; Sez.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9513 del 2016
19226 del 2014; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9513 del 2016 non massimata; Sez.
Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012
9513 del 2016 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012 Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 13558 del 30/07/2012
622644; Sez. 1, Sentenza n. 13558 del 30/07/2012 (Rv.
Sez. U, Sentenza n. 10414 del 2017
623518 nonché, più di recente Sez. U, Sentenza n. 10414 del 2017 in motivazione e Sez.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8741 del 04/04/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18604/2021 proposto da: BETTINI ROBERTO rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Trinco - ricorrente - contro FALLIMENTO FLORIDA SRL rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Visconti - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 92/2021, depositata il 19.4.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17.3.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18604/2021 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONENumero sezionale 2970/2022Numero di raccolta generale 11250/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Rilevato che Roberto Bettini ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Trento resa pubblica in data 19.4.2021; che al ricorso resiste il Fallimento Florida srl deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura; rilevato che il relatore ha proposto l’inammissibilità per difetto di valida procura; ritenuto che il ricorso è inammissibile, come proposto dal relatore ed eccepito dal controricorrente; rilevato infatti che - come si legge nel ricorso stesso e come risulta dagli atti – il Bettini è rappresentato e difeso dall'avv.

Stefano Trinco “giusta specifico mandato alle liti e procura speciale del 26.10.2016 rilasciata per il giudizio di primo grado”; considerato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016 non massimata;

Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9513 del 2016 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012 Rv. 622644; Sez. 1, Sentenza n. 13558 del 30/07/2012 (Rv. 623518 nonché, più di recente Sez. U, Sentenza n. 10414 del 2017 in motivazione e Sez. 6 - L, Ordinanza F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18604/2021 n. 8741 del 04/04/2017 Rv. 644058; Sez. 6 - 3, Ordinan Numero sezionale 2970/2022Numero di raccolta generale 11250/2022za n. 17901 del 27/08/2020 Rv. 658572); Data pubblicazione 06/04/2022 ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora, come nel caso di specie, la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della sentenza impugnata (circostanza, peraltro, attestata dallo stesso ricorrente, come si è detto); ritenuto che le spese vanno poste a carico del soccombente e che sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 4.200,00 di €. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se