Italian Court dismisses bankruptcy discharge appeal and remands case for joint hearing with co-partners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal by Leo Pasquarelli regarding his bankruptcy discharge, noting the lower courts correctly identified subjective and objective disqualification grounds. The appellant argued for relief based on legal provisions, but the court found the company's management involved in serious tax violations and creditor satisfaction below 2%. Consequently, the case was remanded for a joint hearing with appeals filed by the appellant's other partners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 prel., 142, 143, 144 l.fall.: The court establishes that bankruptcy discharge requires both subjective and objective prerequisites, and when these are absent due to serious misconduct or insufficient creditor repayment, the benefit is denied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18272-2020 proposto da: PASQUARELLI LEO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO ANGELETTI; - ricorrente - contro FALLIMENTO RCP VIAGGI SNC, BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SCRL, AVV MARIA CROCI CAPPONI, CCIAA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO, CAMPIONS FINANCE SRL-ITALFONDIARIO, CIIP SPA CICLI INTEGRATI PRIMARI, ENI SPA, INPS SEDE ASCOLI PICENO, LIBERI RITA, MAXICAR SRL, SAVALEASING SPA, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA; - intimati - F i r m a t o D a :
P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18272/2020 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 11248/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 avverso il decreto n. RG 825/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Paola Vella. Rilevato che:
1. il Tribunale di Ascoli Piceno ha negato a Pasquarelli Leo – dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della società RCP Viaggi di Rossi Giuseppe & C. s.n.c. unitamente ai soci Rossi Giuseppe, Pasquarelli Luciano e Boccafonda Bruno – il beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. per difetto sia del presupposto soggettivo (in quanto responsabile del fallimento) sia di quello oggettivo (per l’irrisorietà della soddisfazione dei creditori); 1.1. la Corte d'appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dal Pasquarelli richiamando i principi di Cass. Sez. U, 24214/2015 ed escludendo, in sintesi, la meritevolezza soggettiva (stante la gestione aziendale connotata da perduranti e gravi illeciti tributari) e l'adeguatezza oggettiva (essendo la percentuale di soddisfazione dei creditori inferiore al 2%); 1.2. avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione; gli intimati non hanno svolto difese;
2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio e il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 prel. e degli artt. 142, 143 e 144 l.fall. «con riferimento all’affermata insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, mancato e/o non corretto utilizzo dei principi richiamati dalla norma nella valutazione delle prove versate in atti»;
Ric. 2020 n. 18272 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18272/2020 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 11248/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 2.2. il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 142, 143 e 144 l.fall., «omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativa alla meritevolezza soggettiva ed oggettiva, mancato e/o non corretto utilizzo dei principi previsti dalla norma indicata nella valutazione dei requisiti e nell’analisi delle prove versate in atti»;
3. preliminarmente all’esame dei motivi il Collegio ritiene opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo del ricorso in esame affinché lo stesso possa essere trattato congiuntamente agli analoghi ricorsi proposti dai soci Pasquarelli Luciano (n. 19106/20 RG) e Rossi Giuseppe (n. 20681/20 RG);
P.Q.M.
Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i ricorsi iscritti al n. 19106/20 R.G. e al n. 20681/20 R.G. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/02/2022 Il Presidente Ric. 2020 n. 18272 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N