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Ordinanza Interlocutoria — n. 11243/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remits asylum case to public hearing to determine if stable work alone suffices for integration.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11243/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the asylum case to a public hearing to address a critical procedural gap. The applicant had proven continuous employment but failed to submit additional evidence of social or economic integration as required by recent Supreme Court precedent. The court deemed it necessary to clarify whether stable work alone constitutes sufficient integration or if multiple factors are cumulatively required. Consequently, the case was sent back for public examination to resolve this legal uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 8 CEDU; Art. 380-bis c.p.c.: The court must determine whether stable and continuous employment alone satisfies the integration requirement under Article 8 of the ECHR, or if multiple integration factors are cumulatively necessary.

Parole chiave

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asylum integration standard Article 8 ECHR application continuous employment evidence procedural remittal public hearing social integration factors misure d'integrazione professionale accertamento della capacità lavorativa integrazione insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 8 CEDU
Art. 380-bis ult. comma cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle S.U. n. 24413/2021
Il Collegio, rilevato che è pacifico in causa che il ricorrente abbia svolto in Italia continuativamente attività lavorativa; - che lo stesso non ha allegato altri profili di integrazione, quali evincibili dalla recente sentenza delle S.U. n. 24413/2021, la quale, nel richiamare la fattispecie di cui all’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10100-2021 proposto da: KEITA ALPOUSSEYNI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE PATRUNO; - ricorrente - contro PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE; - intimati - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - contro F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 10100/2021 Numero sezionale 11079/2021 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;Numero di raccolta generale 11243/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 2093/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA. Il Collegio, rilevato che è pacifico in causa che il ricorrente abbia svolto in Italia continuativamente attività lavorativa; - che lo stesso non ha allegato altri profili di integrazione, quali evincibili dalla recente sentenza delle S.U. n. 24413/2021, la quale, nel richiamare la fattispecie di cui all’art. 8 CEDU, ha fatto di riferimento all’intera rete di relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare) che il richiedente si è costruito nel suo soggiorno in Italia; - che appare opportuno approfondire se, ai fini di ritenere integrato il percorso di integrazione del richiedente, sia necessario che ricorrano contestualmente e cumulativamente più profili di integrazione (anche se non necessariamente tutti quelli individuati dalla Sezioni Unite) o possa essere sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa stabile e continuativa; - che dato l’indubbio interesse nomofilattico della questione, appare opportuno trattare il ricorso in pubblica udienza; visto l’art. 380 bis ult. comma cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della I sezione civile. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021 Il Presidente Marina Meloni F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b