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Ordinanza — n. 11230/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding access to bankruptcy files due to lack of concrete interest and confidentiality concerns.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11230/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the Automobile Club's request to access bankruptcy files. The Club argued for access to view documents related to potential legal actions, but the bankruptcy trustee cited confidentiality and the lack of a specific, justified interest in reviewing the reserved acts. The court found the appellant's arguments irrelevant to the core issue of access rights and dismissed the case, ordering the appellant to pay state costs.

Regesto Legislator

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Art. 90, comma 3, legge fallimentare; Art. 26, legge fallimentare: The right to access bankruptcy files is restricted to cases with a concrete interest, and confidentiality must be balanced against the need for defensive preparation, preventing blanket access to all documents.

Parole chiave

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bankruptcy file access confidentiality of proceedings concrete interest requirement judicial review of access insolvency proceedings legal defense rights inadmissible appeal diritti di accesso privilegiati

Disposizioni normative citate

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Art. 90, comma 3, legge fallimentare
Art. 26, legge fallimentare
Art. 133 d.p.r. 115 del 2002
Art. 144, Testo unico spese di giustizia
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 111 Cost
546534 - 01) è ferma nell’affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19509 del 6.10.2005
Sez. 1, n. 15487 del 11.8.2004
Sez. 1, n. 15487 del 11.8.2004, Rv.
Sez. 6 - 1, n. 1032 del 17.1.2017
575344 – 01; Sez. 6 - 1, n. 1032 del 17.1.2017, Rv.
Sez. 1, n. 212 del 8.1.2019
642781 – 01; cfr anche Sez. 1, n. 212 del 8.1.2019, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20158-2020 proposto da: AUTOMOBILE CLUB FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell'avvocato FELICE EUGENIO LORUSSO che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO AUTOMOBILE CLUB FOGGIA GESTORE SRL, in persona del curatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 962, presso lo studio dell'avvocato BARTOLOMEO DELL'ORCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO IADAROLA; - controricorrente - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20158/2020 avverso il decreto n. n. 39/2020 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato Numero sezionale 2796/2022Numero di raccolta generale 11230/2022 l' 8.5.2020; Data pubblicazione 06/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.3.2022 dal Consigliere Relatore Dott.

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte, rilevato che: con decreto dell’8.5.2020 il Tribunale di Foggia ha rigettato, con aggravio di spese, il reclamo ex art.26 legge fall. proposto dall’Automobile Club Foggia nei confronti del Fallimento dell’Automobile Club Foggia Gestione s.r.l. (società partecipata al 51% dall’Automobile Club Foggia) avverso il provvedimento del 15.5.2019 del Giudice delegato che aveva rigettato la sua istanza di accesso al fascicolo fallimentare ai sensi dell’art.90, comma 3, legge fall. al fine di visionare ed estrarre copia di vari atti e documenti, tutti relativi alla promozione di azioni giurisdizionali, anche cautelari, nei suoi confronti; il Giudice delegato aveva respinto l’istanza, quanto ai pareri, perché atti riservati e, quanto all’autorizzazione ad agire, perché prodotta o eventualmente integrabile nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali su richiesta della competente Autorità; il Tribunale ha ritenuto ininfluente la mancata richiesta da parte del Giudice delegato di parere preventivo, non vincolante, al curatore fallimentare, ha escluso la sussistenza di un diritto delle controparti processuali del Fallimento ad accedere liberamente al fascicolo fallimentare per esigenze difensive e ha sottolineato le esigenze di riservatezza in relazione al pregiudizio che potrebbe derivare alla difesa in giudizio della curatela;

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20158/2020 avverso il predetto decreto dell’8.5.2020, con atto notificato il Numero sezionale 2796/2022Numero di raccolta generale 11230/20227.7.2020 ha proposto ricorso straordinario per cassazione l’Automobile Club FoggiaData pubblicazione 06/04/2022, svolgendo due motivi, al quale ha resistito il Fallimento con controricorso notificato il 29.7.2020, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; entrambe le parti hanno illustrato con memoria ex art.380 bis, comma 2, cod.proc.civ., le rispettive difese; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.90 della legge fall. per aver il Tribunale ritenuto non necessaria l’acquisizione del parere del Curatore fallimentare circa l’istanza di accesso; con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.90 legge fall. e agli artt.3,24 e 111 Cost. per aver il Tribunale opposto il carattere di riservatezza dei documenti richiesti senza valutare gli interessi dell’Ente pubblico istante; il ricorso straordinario proposto dall’Automobile Club di Foggia appare inammissibile perché rivolto contro un provvedimento privo di valenza decisoria definitiva; il rilievo ostativo vale sia per il caso di accoglimento, sia per il caso, in questa sede rilevante, di rigetto; la giurisprudenza della Corte, a partire dalla sentenza delle Sez.

U, n. 181 del 10.5.2001 (Rv. 546534 - 01) è ferma nell’affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che neghi l'ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza (sorretta da una motivazione generica), proposta dall'amministratore della società fallita, di esaminare il fascicolo del fallimento e di estrarne copia, giacché tale F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20158/2020 provvedimento reca una statuizione priva di autonoma valenza decisoria, Numero sezionale 2796/2022Numero di raccolta generale 11230/2022 tenuto conto che l'esercizio del diritto di accesso al fascicolo fallimentare Data pubblicazione 06/04/2022 non risulta da esso inciso in maniera definitiva, non potendo escludersi che l'interessato riproponga la sua domanda, alla quale non è opponibile alcuna preclusione da giudicato, con più precisa ed adeguata motivazione che consenta non solo l'identificazione degli atti che si intendano visionare ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione (Sez. 1, n. 19509 del 6.10.2005, Rv. 585710 – 01;

Sez. 1, n. 15487 del 11.8.2004, Rv. 575344 – 01; Sez. 6 - 1, n. 1032 del 17.1.2017, Rv. 642781 – 01; cfr anche Sez. 1, n. 212 del 8.1.2019, Rv. 652069 – 01, relativa al provvedimento di accoglimento); le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente con la memoria del 4.3.2022, che pur si mostra consapevole del citato consolidato orientamento, tra l’altro ancorato a una pronuncia delle Sezioni Unite, non offrono alcun elemento per il richiesto ripensamento e sono del tutto fuori fuoco e non pertinenti laddove riferiscono dell’incompatibilità ambientale del Giudice delegato che ha emesso il provvedimento reclamato dinanzi al Tribunale foggiano; con la memoria del 24.2.2022 il Fallimento controricorrente dà atto di essere ammesso al patrocinio statuale ai sensi dell’art.144 del Testo unico spese di giustizia per attestata mancanza di fondi e ha chiesto conseguentemente disporsi il pagamento a favore dello Stato ex art.133 d.p.r. 115 del 2002, secondo cui «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese a favore dello Stato, liquidate come in dispositivo;

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20158/2020

P.Q.M.

Numero sezionale 2796/2022Numero di raccolta generale 11230/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 5.000,00 per compensi, € 100,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge e dispone che il predetto pagamento venga eseguito a favore dello Stato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 10 marzo 2022 Il Presidente Giacinto Bisogni F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B