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Ordinanza — n. 11229/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new evidence and inconclusive reasoning regarding a guarantee signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11229/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Enrico Castiglione inadmissible and ordered him to pay costs. The lower court had already ruled on the merits based on the existence of a signed guarantee document, which the appellant claimed was merely a blank form he did not sign. The Court rejected the appellant's arguments that the technical expert examined facts not deduced by the parties, noting the lower court's decision was based on the appellant's own admission that he had not denied the signature. Consequently, the appeal failed because it lacked new evidence and was inconclusive regarding the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter, comma 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is based on facts not contested by the parties and the appellant's arguments are inconclusive or do not add new evidence to the record.

Parole chiave

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inadmissible appeal guarantee signature technical expert exam double pronouncement blank form defense Civil Procedure Code costs allocation opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 348 ter, comma 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
654190 – 01; Sez. 2, n. 574 del 27.2.2019
Sez. 3, n. 19352 del 3.8.2017
652770 Numero sezionale 2797/2022Numero di raccolta generale 11229/2022– 02; Sez. 3, n. 19352 del 3.8.2017, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24178-2020 proposto da: CASTIGLIONE ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA, 455, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUFRANO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCONI che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro NYNPHEUM SRL, MONTEPASCHI DI SIENA LEASING E FACTORING BANCA;

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 Numero sezionale 2797/2022 Numero di raccolta generale 11229/2022-intimate avverso la sentenza n. 2921/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Data pubblicazione 06/04/2022 depositata il 17.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.3.2022 dal Consigliere Relatore Dott.

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte, rilevato che: con atto di citazione notificato l’8.6.2006 Enrico Castiglione (quale fideiussore) e la s.r.l. Enrico Castiglione Arts (quale debitore principale) hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca, quale mandataria della s.p.a. Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese, per opporsi al decreto ingiuntivo da questa richiesto nei loro confronti per l’importo di € 658.242,40, oltre accessori, e per ottenere in via riconvenzionale il risarcimento del danno, a tali fini lamentando l’applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l’addebito di commissione di massimo scoperto e interessi passivi oltre il tasso soglia; la causa predetta è stata riunita ad altra proposta dagli stessi attori, Enrico Castiglione e s.r.l.

Enrico Castiglione Arts, per opporsi all’atto di precetto spiccato nei loro confronti in forza del medesimo decreto; la società convenuta ha contestato e chiesto il rigetto di entrambe le opposizioni; il Tribunale di Roma ha rigettato entrambe le opposizioni; è stato proposto appello da Enrico Castiglione e dalla Nympheum s.r.l., nuova denominazione della società opponente, a cui ha resistito la società F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :

B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 appellata, ed è poi intervenuta la cessionaria del credito Siena NPL 2018 Numero sezionale 2797/2022Numero di raccolta generale 11229/2022 s.r.l.; Data pubblicazione 06/04/2022 con sentenza del 17.6.2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello con aggravio delle spese del grado; avverso la predetta sentenza del 17.6.2020, notificata in pari data, con atto notificato il 15.9.2020 ha proposto ricorso per cassazione Enrico Castiglione, svolgendo due motivi, al quale ha resistito la Siena NPL 2018, rappresentata da Italfondiario s.p.a. con socio unico, con controricorso notificato il 23.10.2020 chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 4 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie e per vizio di motivazione nella parte relativa alla non ammissione delle richieste istruttorie; il primo motivo appare inammissibile, innanzitutto, nella parte in cui deduce vizio motivazionale ai sensi dell’art.360, n.5 c.p.c. ex art.348 ter, comma 5, c.p.c., in presenza di doppia pronuncia conforme dei giudici di merito in ordine alle stesse questioni di fatto; il predetto primo motivo appare inammissibile anche nella parte che deduce violazione di legge processuale per la mancata ammissione delle richieste istruttorie; la censura, infatti, non è pertinente e focalizzata rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla tacita rinuncia degli attori appellanti alle loro richieste istruttorie non ammesse e implicitamente rigettate, non riproposte all’atto della precisazione delle conclusioni di primo grado, e comunque conforme ai principi consolidati di questa Corte (Sez. 2, n. 33103 del 10.11.2021, Rv. 662750 - 01 Sez. 2, n. 15029 del 31.5.2019, Rv.

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 654190 – 01; Sez. 2, n. 5741 del 27.2.2019, Rv. 652770 Numero sezionale 2797/2022Numero di raccolta generale 11229/2022– 02; Sez. 3, n. 19352 del 3.8.2017, Rv. 645492 – 01);

Data pubblicazione 06/04/2022 con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112, 115 e 183 cod. proc. civ. per avere il Consulente tecnico effettuato l’esame di un fatto non dedotto dalla parte (e cioè l’asserita mancata sottoscrizione del foglio contenente la fideiussione); anche il secondo motivo è inammissibile, ex art.348 ter, comma 5, c.p.c., nella parte formulata per vizio motivazionale ai sensi dell’art.360, n.5 c.p.c. in presenza di doppia pronuncia conforme di merito; il motivo è inammissibile anche nella doglianza di violazione della legge processuale per inconcludenza e inconferenza rispetto alla ratio decidendi; infatti, la sentenza impugnata si basa sulla avvenuta sottoscrizione della fideiussione da parte del ricorrente che questi nega di aver mai disconosciuto, essendosi, a suo dire, limitato a prospettare un abuso di foglio firmato in bianco (che è rimasto peraltro indimostrato); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 12.000,00 per compensi, € 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 Numero sezionale 2797/2022 quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo Numero di raccolta generale 11229/2022Data pubblicazione 06/04/2022 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 10 marzo 2022 Il Presidente Giacinto Bisogni F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C