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Ordinanza — n. 11224/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses INPS appeal, ruling mandatory INPS registration for lawyers depends on income exceeding €5,000 and habitual practice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11224/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's decision ordering lawyer Cristina Martinelli to join the INPS separate management. The lower court had incorrectly presumed the lawyer's income exceeded the €5,000 threshold and failed to properly allocate the burden of proof regarding the habitual nature of her work. The Supreme Court held that the statutory obligation to register applies only when a professional's income from their practice surpasses the specified limit, placing the evidentiary burden on the INPS to demonstrate these facts.

Regesto Legislator

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L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26; D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12: The mandatory registration of a professional in the separate INPS management is conditional upon the habitual exercise of a profession yielding annual income exceeding the Euro 5,000 threshold, with the burden of proving these contributory requirements resting on the INPS.

Parole chiave

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INPS separate management lawyer professional status income threshold Euro 5000 habitual professional practice burden of proof allocation contributory requirements registration obligation dovere di collaborazione del contribuente

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26
3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, e del D.L.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12
2, commi 25 e 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2
posto che l'onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell'abitualità dell'esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) spetta all'INPS (da ultimo, Cass.
art. 2941, n. 8, c.c.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..
art. 360 c.p
con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6926 del 2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32123-2020 proposto da: MARTINELLI CRISTINA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUISA CARPENTIERI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; - resistente - F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32123/2020 Numero sezionale 2607/2022 Numero di raccolta generale 11224/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 avverso la sentenza n. 1243/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. la Corte d'appello di Roma ha dichiarato sussistente l'obbligo dell’avv. Cristina Martinelli, lavoratore autonomo iscritto all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; ha inoltre respinto l’eccezione di intervenuta prescrizione con riguardo alle somme pretese per l’anno 2010 dovendo ritenersi sussistere una presunzione iuris tantum di dolo del contribuente che non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.;

2. avverso tale sentenza l'avv. Martinelli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, e l’INPS ha depositato procura;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. CONSIDERATO CHE 4. con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011 avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS;

Ric. 2020 n. 32123 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32123/2020 Numero sezionale 2607/2022 Numero di raccolta generale 11224/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 5. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto sussistente una presunzione di comportamento doloso del contribuente alla mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2010;

6. il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato;

7. questa Corte, ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011) e sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, Cass. nn. 317 e 1827 del 2020, Cass. nn. 477, 478, 7727 del 2021).

E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive Ric. 2020 n. 32123 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32123/2020 Numero sezionale 2607/2022 Numero di raccolta generale 11224/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000"; 7.1. nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinchè anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativa mente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; 7.3. posto che l'onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell'abitualità dell'esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) spetta all'INPS (da ultimo, Cass. n. 6926 del 2022), nel caso di specie, la Corte territoriale non si è conformata al criterio di riparto dell’onere probatorio innanzi indicato in quanto ha rilevato che mancava qualsiasi allegazione e prova della occasionalità dell’attività professionale, con ciò invertendo l’onere della prova tra le parti e traendo l’erronea conseguenza della sussistenza dell’obbligo del professionista di iscrizione alla gestione separata;

9. il secondo motivo di ricorso, che attiene al decorso e alla sospensione della prescrizione, è assorbito a fronte del riesame che la Corte territoriale dovrà fare al fine di accertare la sussistenza dell’obbligo Ric. 2020 n. 32123 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32123/2020 Numero sezionale 2607/2022 Numero di raccolta generale 11224/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 contributivo a carico del professionista in relazione al requisito della abitualità, secondo i principi su espressi;

10. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata, e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, l’8 marzo 2022. Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Ric. 2020 n. 32123 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U