Italian Court dismisses INPS appeal, ruling missing tax form does not prove tax evasion intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to order a self-employed lawyer to join the separate social security fund. The INPS argued that the lawyer's failure to complete the RR tax form constituted fraudulent behavior that should suspend the statute of limitations, but the court found no evidence of intent to evade taxes. The court ruled that missing a form is merely an accounting difficulty, not an absolute impediment to collection, and thus the statute of limitations continued to run.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941, n. 8 c.c.; L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26: The mere failure to complete a specific tax form does not automatically constitute fraudulent intent capable of suspending the statute of limitations for tax contributions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30798-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro SACCOCCIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso;
F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30798/2020 Numero sezionale 2605/2022 Numero di raccolta generale 11221/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1179/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. la Corte d'appello di Roma ha dichiarato sussistente l'obbligo dell’avv. Alessandro Saccoccio, lavoratore autonomo iscritto all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; ha peraltro accolto l’eccezione di intervenuta prescrizione con riguardo alle somme pretese per l’anno 2010 non potendo desumersi un comportamento doloso del contribuente (tale da sospendere i termini di prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.) che non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi;
2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, e l’avv. Saccoccio ha resistito con controricorso;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011 avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto insussistente una presunzione di comportamento doloso del contribuente alla F i r m a t o D a :
D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30798/2020 Numero sezionale 2605/2022 Numero di raccolta generale 11221/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2010;
2. il motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte territoriale deciso in modo conforme a consolidato orientamento e non offrendo, il motivo di ricorso, elementi per mutare indirizzo interpretativo;
3. il giudice ha affrontato la questione relativa alla sospensione della prescrizione rilevando che – emergendo dagli atti la mancata compilazione del “quadro RR” della dichiarazione dei redditi 2010 – non poteva ritenersi sussistente una presunzione di dolo a carico del contribuente, ma una mera difficoltà di accertamento del credito e non un impedimento assoluto, superabile con i normali controlli che l’Istituto può sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate; non ricorrevano, dunque, le condizioni per la sospensione del decorso della prescrizione ex art. 2941 c.c.;
4. la statuizione del giudice di merito si conforma all’orientamento consolidato di questa Corte, dovendosi ribadire che va escluso ogni automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo suscettibile di sospendere il decorso della prescrizione (cfr. da ultimo Cass. 34558, 35468, 37558, 37529 del 2021; Cass. n.4946 del 2022);
5. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.800,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30798/2020 Numero sezionale 2605/2022 Numero di raccolta generale 11221/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, l’8 marzo 2022. Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo F i r m a t o D a :
D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .