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Ordinanza — n. 11212/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows suspension of execution when two connected proceedings are before the same judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11212/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the suspension of the execution proceeding pending the resolution of the separate works dispute. The creditors argued that the two lawsuits, one determining the scope of works and the other the payment amount, were logically connected and required suspension under Article 295 of the Civil Procedure Code. The court held that because both proceedings were before the same judge in Agrigento, they could have been joined rather than suspended, rendering the suspension order illegal.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: When two connected proceedings are pending before the same judge, suspension is improper if the proceedings could have been joined.

Parole chiave

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suspension of execution connection of proceedings same judge jurisdiction joinder of cases Article 295 Civil Procedure Code mancato anticipo delle spese credito futuro mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Art. 337 c.p.c.
articolo 614 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20978-2021 proposto da: CRIMI' NUNZIO, LOMBARDO LUIGI, LOMBARDO FABIO, LOMBARDO FRANCESCO PAOLO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GASPARE CELESIA; - ricorrenti - contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato NICOLA PIAZZA; - controricorrenti - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 20978/2021 Numero sezionale 2954/2022 per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di Numero di raccolta generale 11212/2022Data pubblicazione 06/04/2022 AGRIGENTO, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che chiede di rigettare il ricorso. Ritenuto che 1.-Nunzio Crimi, Francesco Paolo Lombardo, Luigi Lombardo, Fabio Lombardo quali eredi di Francesca Crimi, hanno ottenuto un titolo esecutivo che obbliga la Unicredit SPA a compiere lavori su immobili di loro proprietà. Ne è seguìto un giudizio volto ad accertare l’esatto ambito di questi obblighi di fare, ossia quali lavori dovessero essere compiuti esattamente da Unicredit: giudizio nel quale quest'ultima sostiene che i lavori pretesi dai ricorrenti sono maggiori e diversi da quelli cui costoro hanno diritto.

Poiché i ricorrenti hanno anticipato le somme per i lavori ed hanno ottenuto l’ingiunzione di pagamento di tali somme, ex articolo 614 c.p.c., Unicredit ha proposto opposizione a tale titolo sostenendo che quelle somme erano per l'appunto volte a recuperare lavori cui i ricorrenti non avevano diritto, e cui Unicredit non era obbligata: questione questa che era in corso di accertamento nell'altro giudizio. 2.- Conseguentemente, dunque, pendono davanti a giudici diversi due procedimenti: l'uno volto ad accertare quali lavori Unicredit è obbligata a realizzare e l'altro volto a contestare il corrispettivo dei lavori pretesi dai ricorrenti, ossia la somma che è stata loro liquidata per avere anticipato le spese di realizzazione di quei lavori.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 20978/2021 Numero sezionale 2954/2022 3.-Il giudice di questo secondo giudizio ha disposto la sospensione Numero di raccolta generale 11212/2022Data pubblicazione 06/04/2022 poiché ha ritenuto che l'altro giudizio, ossia quello sui lavori che andrebbero effettuati, è pregiudicante da un punto di vista logico: il primo avente ad oggetto l’an il secondo avente ad oggetto il quantum. 4.-Avverso tale ordinanza hanno proposto regolamento necessario di competenza i creditori della procedura esecutiva, mentre Unicredit ha depositato controricorso con cui chiede il rigetto del regolamento.

Anche il PG ha chiesto che il ricorso venga rigettato. Considerato che 5.- Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 295 del codice di procedura civile. Essi sostengono che non v’è alcun nesso tecnico-giuridico tra i due giudizi ma semmai un nesso di pregiudizialità di tipo logico: in sostanza il giudizio cosiddetto pregiudicante ha ad oggetto l'accertamento dell’ obbligo di fare, e precisamente quali siano i lavori cui è tenuta Unicredit, mentre il giudizio di opposizione alla ingiunzione ex 614 cpc ha ad oggetto la correttezza della somma che è stata liquidata a corrispettivo dei lavori direttamente effettuati dai creditori.

Secondo i ricorrenti, dunque, il rapporto tra i due giudizi non dà luogo ad una ipotesi di sospensione necessaria di quello asseritamente pregiudicato, ma dovrebbe trovare applicazione la regola di cui all'articolo 337 codice di procedura civile. Il motivo è fondato, ma per altre ragioni. Invero, i due giudizi pendevano, al momento in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, davanti a due giudici dello stesso ufficio giudiziario, il Tribunale di Agrigento, con la conseguenza che, attesa la loro connessione -al di là del rapporto di eventuale pregiudizialità- i ricorsi avrebbero potuto essere riuniti.

L’ordinanza di sospensione dell’uno in attesa della definizione dell’altro è stata dunque emessa senza tener conto che il F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 20978/2021 Numero sezionale 2954/2022 procedimento sospeso poteva invece essere riunito –Numero di raccolta generale 11212/2022 mandando al Data pubblicazione 06/04/2022 Presidente gli atti per le relative valutazioni- a quello connesso.

In sostanza, quando l’ordinanza di sospensione, qui impugnata, è stata emessa vi erano i presupposti per la riunione e pertanto, allo stato di quegli atti, la sospensione è illegittima. L’accoglimento del regolamento per una ragione diversa, nonché la complessità delle questioni soggiacenti il ricorso, costituiscono motivo di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio. Compensa le spese. Roma 17 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .