Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11209/2022 — snciv Generato dall'IA

Court holds public liability for wildlife damage falls under Art. 2052 CC, not 2043, removing need to prove fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11209/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's decision which had dismissed the plaintiff's claim against the Region of Piedmont for damage caused by a deer. The plaintiff argued that public liability for wildlife damage is governed by Article 2052 of the Civil Code, which does not require proving fault, whereas the lower court incorrectly applied Article 2043. The Court agreed, ruling that the burden of proof lies with the public administration to demonstrate force majeure rather than the victim proving negligence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2052 c.c.; Art. 2043 c.c.: Liability for damage caused by wild animals under Article 2052 of the Civil Code is a strict liability regime where the victim need only prove the damage and the causal link, while the public administration must prove force majeure or exemption.

Parole chiave

Generato dall'IA
public liability wildlife damage strict liability Article 2052 burden of proof force majeure civil code responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2052 c.c.
Art. 2043 c.c.
articolo 2052 c.c
7.-E’ principio di diritto più volte affermato da questa Corte che la responsabilità per i danni da fauna selvatica, il cui controllo grava sulla Regione, è da valutarsi alla stregua dell'articolo 2052 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13848/2020
Cass. 7969/2020
Cass. 5722/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21042-2020 proposto da: FINESSI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO LONGO, rappresentata e difesa dall'Avv. GIAN PAOLO MANNO; - ricorrente - contro REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. ANTONELLI 49, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIALAURA PIOVANO; - controricorrente - contro PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO N.7 presso lo studio F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21042/2020 dell'Avv. MASSIMO MARETTO, rappresentata e difesa dagli Avvocati Numero sezionale 2949/2022Numero di raccolta generale 11209/2022 PAOLA TERZANO e OSCAR ALTAVILLA; Data pubblicazione 06/04/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 199/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Anna Maria Finessi ha citato in giudizio inizialmente la Provincia di Alessandria, e poi, in seguito alla eccezione di quest'ultima di non essere passivamente legittimata, ha citato altresì la Regione Piemonte, allo scopo di farsi risarcire da costoro il danno subìto alla propria autovettura e causato dall'improvviso attraversamento della strada da parte di un capriolo. 2.-Il Giudice di pace di Alessandria ha accolto la domanda ed ha condannato la Regione Piemonte al risarcimento del danno nella misura di 2.891 €, ma, su appello della Regione Piemonte, questa decisione è stata riformata in secondo grado dove il Tribunale di Alessandria ha ritenuto non provata la colpa dell’ente pubblico nella determinazione dell'incidente. 3.-Ora Anna Maria Finessi ricorre con un motivo, mentre si sono costituiti con controricorso sia la Provincia di Alessandria che la Regione Piemonte.

Considerato che 5.-Il primo motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 2052 del codice civile. La tesi della società ricorrente è che la responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati dalla fauna selvatica è una responsabilità regolata dall'articolo 2052 c.c., e non dall'articolo 2043 del codice civile, con la conseguenza che non andava provata affatto la colpa della F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21042/2020 Numero sezionale 2949/2022 pubblica amministrazione, come ha ritenuto invece il Tribunale, che Numero di raccolta generale 11209/2022Data pubblicazione 06/04/2022 ha rigettato la domanda proprio sul presupposto che il danneggiato non aveva dimostrato la colpa della Regione Piemonte. 6.-Il motivo è fondato. 7.-E’ principio di diritto più volte affermato da questa Corte che la responsabilità per i danni da fauna selvatica, il cui controllo grava sulla Regione, è da valutarsi alla stregua dell'articolo 2052 c.c. (Cass. 13848/ 2020;

Cass. 7969/ 2020; Cass. 5722/ 2019), con la conseguenza che non può ovviamente ritenersi quale onere del danneggiato la dimostrazione della colpa del convenuto, essendo la colpa elemento ininfluente nella ratio di quella norma, la quale richiede solo che il danneggiato provi di aver subìto un danno a causa dall’azione dell’ animale selvatico, essendo poi onere della pubblica amministrazione convenuta la dimostrazione del caso fortuito, meglio l'allegazione della prova liberatoria. La decisione impugnata dunque non ha fatto applicazione di tale principio di diritto ed ha pertanto errato nel ritenere che la responsabilità per danno da fauna selvatica va valutata alla stregua dell’articolo 2043 del codice civile e dei suoi elementi costitutivi. 7.1.- Il secondo motivo attiene alle spese del procedimento, ed è di conseguenza assorbito dall’accoglimento del primo. 8.-La decisione va pertanto cassata ed il giudice di rinvio dovrà valutare se possa affermarsi la responsabilità della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 2052 del codice civile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione anche per le spese. Roma 17 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21042/2020 Numero sezionale 2949/2022 Numero di raccolta generale 11209/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e