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Ordinanza — n. 11207/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling invalidity pensions must follow mobile window rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11207/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court decision granting early retirement to an invalidity pensioner. The INPS argued that the specific mobile window rules for early retirement should apply to invalidity pensions, whereas the lower court had excluded them based on a lack of explicit legislative text. The court agreed with the INPS, establishing that invalidity pensions must be included in the mobile window mechanism, thereby overturning the previous judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 12 co. 1 d.l. n. 78/2010; Art. 1 co. 8 d.lgs. n. 503/1992: The mobile window rules for early retirement apply to invalidity pensions, requiring their inclusion in the same mechanism as standard early retirement pensions.

Parole chiave

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invalidity pension early retirement mobile window rules Cassation appeal social security law sospensione della rendita d'invalidità accredito di vecchiaia età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 co. 8, d.lgs. n. 503 del 1992
30384/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di Como, ha accolto la domanda con cui Laura Scarpa aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co.
Art. 12 co. 1, d.l. n. 78 del 2010
n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l'INPS contesta "Violazione dell'art.
Art. 24 comma 5, d.l. n. 201 del 2011
31001 del 2019); questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l.
art. 380-bis cod. proc. civ
Laura Scarpa ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29191 del 2018
Cass. n. 32591 del 2018
Cass. n. 31001 del 2019
32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato che l'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30384-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CALIULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; - ricorrente - contro SCARPA LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 30384 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 30384/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di Como, ha accolto la domanda con cui Laura Scarpa aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co. 8, d. Igs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l. n.78 del 2010; la Corte territoriale, richiamando propri precedenti, ha affermato che mancando, nel sistema, una norma che prevede l'espressa applicazione alla pensione anticipata d'invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo;

Laura Scarpa ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l'INPS contesta "Violazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122"; invoca un'interpretazione letterale della normativa in epigrafe ove, nel richiamare le pensioni di vecchiaia, e fissare, rispetto a esse, le relative "finestre" di pensionamento, la stessa non farebbe distinzione fra pensioni anticipate, mentre quanto al riferimento delle cd. finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti", sostiene che lo stesso dovrebbe ritenersi rivolto anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi; il motivo è fondato; alla stregua della giurisprudenza dì questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr.

Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 Il Presid Margherit ne DE