Cassation court dismisses Inps appeal regarding social security contributions on passive income from company shares.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the Inps appeal inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's decision that no social security contributions were due for passive income from company shares. The Inps argued that all business income should be taxed for contributions, but the court correctly applied the principle that only active professional income triggers mandatory coverage. Consequently, the court rejected the claim based on the lack of actual work performed by the individual.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.; The court must reject an appeal if the lower court correctly applied the legal principle that passive income from capital participation, without accompanying work activity, is excluded from the mandatory social security contribution base.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28382-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro CHIARI BRUNO GIUSEPPE TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE, AMATORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI QUADRI, PIETRO JOHANNES QUADRI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 351/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 28382 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 28382/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale di Monza, ha dichiarato non dovuta all'Inps, da parte di Bruno Giuseppe Tommaso Chiari, la somma di Euro 36.397,92, a titolo di contributi alla gestione commercianti per i redditi conseguiti a titolo di partecipazione alla società 11Quasar s.r.l."di cui il Chiari era socio al 50%, per la ragione che questi non prestava, presso la società, nessuna attività lavorativa; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;
Bruno Giuseppe Tommaso Chiari ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233"; contesta la conclusione della Corte territoriale, limitandosi a ribadire la propria opposta tesi secondo cui, il reddito proveniente dalla partecipazione a una società a responsabilità limitata, deve essere incluso nel calcolo della contribuzione previdenziale cd. a percentuale; il motivo non merita accoglimento; questa Corte (Cass. n. 21540 del 2019) ha affermato che "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)"; il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello nel caso in esame, di tal che, le censure mosse dall'Inps si rivelano prive di fondamento; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 20