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Ordinanza — n. 11195/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows teacher's claim for equal pay, ruling fixed-term staff must retain higher salary scale rights under EU Directive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11195/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Education's defense and allowed Maria Dolores Lupi's appeal against her dismissal from the higher salary scale. Lupi argued that the national rule limiting permanent staff to the higher pay scale violated EU Directive 1999/70/EC, while the Ministry contended no legitimate reason existed to differentiate between fixed-term and permanent employees. The court ruled that the national provision violated the principle of equal treatment, mandating the application of the same transitional measure to fixed-term teachers as permanent ones.

Regesto Legislator

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Art. 2 del CCNL 2011; Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE: The national provision limiting the retention of the higher salary scale to permanent staff violates the EU Directive's equal treatment clause, requiring the same transitional measure to be applied to fixed-term teachers.

Parole chiave

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equal treatment Directive fixed-term staff rights salary scale retention transitional measure application public sector pay classe di stipendio sindacato dei funzionari scala dei salari

Disposizioni normative citate

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Art. 2 del CCNL 2011
Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE e dell'art.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3180/2021
Cass. n. 2924/2020
3180/2021 e Cass. n. 2924/2020) secondo cui "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art.
CGE 20.9.2018, C-466/17 (Motter)
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11465-2020 proposto da: LUPI MARIA DOLORES, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSIO ARIO 11O; - ricorrente - Contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 793/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che con sentenza del 29 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino, rigettava la domanda proposta da Maria Dolores Lupi nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate per essere stata, a suo dire illegittimamente, inserita, all'atto della sua immissione in ruolo, nel 2012, quale docente di scuola superiore che già aveva prestato servizio con le medesime mansioni dall'anno scolastico 2002/2003 in forza di contratti a tempo determinato, nello scaglione stipendiale 0-8 anziché in quello 3-8; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr.

CGE 20.9.2018, C-466/17 c.d. sentenza Motter) la norma intertemporale posta dall'art. 2 del CCNL 2011, la quale limitava al personale in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010 l'ambito di coloro che avevano maturato il diritto a conservare il maggior valore stipendiale previsto dalla fascia stipendiale 3-8 anni soppressa dalla nuova disciplina contrattuale, non si ponesse in contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE non ostando tale clausola a che una disposizione nazionale possa configurare ragioni oggettive e legittime per valorizzare in modo differente l'attività svolta con contratti a tempo determinato; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Lupi, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione al quale il MIUR, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE e dell'art. 2 del CCNL 2011, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale per contrasto con il principio di parità retributiva tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato sancito dalla Direttiva comunitaria; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 3180/2021 e Cass. n. 2924/2020) secondo cui "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del CCNL del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggiore valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione" che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì anche per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale