Cassation court dismisses INPS appeal, ruling income level alone cannot prove occasional work for professionals in official registers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the INPS's appeal against a lower court decision that ruled in favor of Angela Scarpetta regarding her professional contributions. The lower court found Scarpetta's income below the statutory threshold as evidence of occasional work, exempting her from mandatory contributions to the separate management fund. The Court upheld this decision, stating that for registered professionals, habitual work is a prerequisite independent of income levels, and income cannot be used retroactively to determine the nature of the activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 26, I. n. 335/1995; Art. 44, co. 2, d.l. n. 269/2003: For professionals registered in official albi, the requirement of habitual exercise of activity is an inherent prerequisite that cannot be negated solely by the production of income below the statutory threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38666-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro SCARPETTA ANGELA; - intimata - avverso la sentenza n. 1269/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/06/2019; k udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2019 n. 38666 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza del 12 giugno 2019, la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Bari e accoglieva la domanda proposta da Angela Scarpetta nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'Istituto a titolo di contributi e sanzioni dovuti per gli anni 2009 e 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, I. n. 335/1995; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente il credito dell'Istituto non avendo questo provato l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale da parte della Scarpetta a fronte del chiaro indice della natura occasionale dell'attività costituito dalla produzione di un reddito inferiore al limite di cui all'art. 44 co. 2, d.l. n. 269/2003, il carattere occasionale dell'attività; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Scarpetta, pur intimata, non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 26, I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 21, comma 8, I. n. 247/2010, 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 corrisponderebbe il carattere occasionale dell'attività professionale svolta, quando viceversa l'abitualità della stessa è requisito immanente laddove il professionista risulti iscritto al relativo albo professionale; che il motivo è infondato, atteso che nella sentenza impugnata la produzione da parte del professionista di un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 è stato assunto, nel quadro del compiuto accertamento in fatto del carattere abituale dell'esercizio dell'attività professionale, quale indice della non ricorrenza nella specie del requisito dell'abitualità, non diversamente provato dall'INPS, situazione che esclude l'insorgere in capo al professionista dell'obbligo della contribuzione alla Gestione separata presso l'INPS, da intendersi appunto subordinato al ricorrere di tale requisito alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. 18 febbraio 2021, n. 4419), che ne richiede l'apprezzamento nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina propria delle gestioni dei lavoratori autonomi e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, venendosi in tal modo ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, che, invece, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività professionali svolte in forma occasionale; che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese non avendo la Scarpetta svolto alcuna attività difensiva; -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza cameral