Decreto — n. 11159/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO RG 24443/2020 Roma, 6 APR 2022 sul ricorso proposto da: FORNO LUCIA SRL ON LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierpaolo Lucchese, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: CURATELA FALLIMENTO FORNO LUCIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro- tempore, e MOLINO CASONI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 2224/2020 pubblicata in data 11 agosto 2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 11159/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2224/2020 pubblicata in data 11 agosto 2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati
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ETO RG 24443/2020 Roma, 6 APR 2022 sul ricorso proposto da: FORNO LUCIA SRL ON LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierpaolo Lucchese, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: CURATELA FALLIMENTO FORNO LUCIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro- tempore, e MOLINO CASONI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 2224/2020 pubblicata in data 11 agosto 2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. I