Italian Supreme Court dismisses INPS appeal regarding social security contributions on passive investment income from company shares.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the INPS's cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to exclude passive investment income from social security contributions. The INPS argued that all business-related income should be taxable for contributions, but the court reaffirmed that only active entrepreneurial income qualifies under the relevant tax and social security laws. Consequently, the court ruled that the appellant's claim lacked legal foundation and ordered the INPS to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 55 and Art. 44, lett. e, DPR n. 917/1986: The court established that passive income from shareholding without active work is excluded from the taxable base for mandatory social security contributions, rendering appeals challenging this distinction inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30386-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro VIGLIERO DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO BONOTTO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 185/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 30386 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 30386/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Torino, a conferma della pronuncia del Tribunale di Cuneo, ha accolto l'appello di Daniele Vigliero avverso l'avviso di pagamento con cui l'Inps rivendicava il versamento dei contributi a percentuale alla gestione commercianti per gli utili prodotti per la partecipazione alla società "Telesport s.r.l.; senza svolgimento di attività lavorativa iper il periodo 2011-2013; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;
Daniele Vigliero ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233"; contesta la soluzione adottata dalla Corte territoriale limitandosi a riproporre l'opposta tesi secondo cui, il reddito proveniente dalla partecipazione a una società a responsabilità limitata deve essere incluso nel calcolo della contribuzione previdenziale cd. a percentuale; il motivo non merita accoglimento; questa Corte (Cass. n. 21540 del 2019, e numerose altre successive) ha stabilito il seguente principio di diritto: "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)"; il principio richiamato è stato oggetto di corretta applicazione da parte della sentenza impugnata, di tal che, le censure mosse dall'Inps, non aggiungendo nessun nuovo elemento idoneo a indurre un ripensamento, da parte del Collegio, del consolidato orientamento di legittimità, si rivelano prive di fondamento; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 Il Margheri Leone !fi