Ordinanza — n. 11151/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 11281-2020 proposto da: D'URSO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORET11; - controricorrente - avverso la sentenza n. 100/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 100 c.p, art. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 11151/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 100/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11281-2020 proposto da: D'URSO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORET11; - controricorrente - avverso la sentenza n. 100/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 11281 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 20 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione proposto da Donato D'Urso nei confronti dell'INPS relativo a quello che assumeva essere un avviso di addebito emesso dall'INPS con riferimento al mancato versamento dei contributi come coltivatore diretto per l'anno 2016; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, avendo attribuito all'atto del 16.6.2016, dal D'Urso qualificato come avviso di addebito e come tale impugnato, natura e contenuto di semplice lettera del 16.6.2016, non emergere l'interesse diretto e concreto del D'Urso all'azione ex art. 100 c.p.c., risultando l'atto de quo espressione di una volontà collaborativa dell'INPS e, semmai, un invito al confronto in sede amministrativa e non l'affermazione di una pretesa definitiva ed inoppugnabile; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il D'Urso, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 327. 346 c.p.c. 2909 e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale l'omesso esame dell'interesse della parte privata di ottenere l'annullamento della pretesa contributiva in quattro rate per l'anno 2016, in assenza dei presupposti di iscrizione alla tutela previdenziale dei coltivatori diretti e in carenza dell'onere della prova a carico dell'INPS; p.it‘ (1.‹..et-ire, Chtl(t)," che il motivo si rivela inammissibile per concretarsi l'impugnazione nella prospettazione dell'ammissibilità di una serie di pronunzie sul merito della vertenza, tutte implicanti la declaratoria di insussistenza dell'obbligo contributivo azionato dall'INPS, alternative alla declaratoria pronunciata dalla Corte territoriale di difetto di interesse della parte opponente alla proposizione dell'azione senza dar conto, rispetto a questa, di alcuna delTe ragione di censura della decisione; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 1. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 dicembre Il Presrte D EPO3lTATO IN CANCELLERIA oggi, 6 APR L