Ordinanza Interlocutoria — n. 11147/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10527-2020 proposto da: RUSSOMANDO LOREDANA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO GARGIONE; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 589/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, artt. 112 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 11147/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 589/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10527-2020 proposto da: RUSSOMANDO LOREDANA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO GARGIONE; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 589/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 10527 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da Loredana Russomando nei confronti dell'INPS avente ad oggetto la reiscrizione nello speciale elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza per l'anno 2008 e l'illegittimità del recupero intentato dall'Istituto della prestazione di disoccupazione agricola erogata per lo stesso anno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inoppugnabile ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in I. n. 83/1970 il disconoscimento non opposto nei termini di rito e, quindi confermato il presupposto oggettivo e soggettivo del provvedimento restitutorio o negatorio dell'indennità percepita derivante dall'iscrizione cancellata nell'elenco dei braccianti agricoli per disconosciuto rapporto di lavoro bracciantile con la ditta Palo Marcello come denunciato per 51 giornate nel 2008; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Russomando, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la ricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. la ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia sul motivo d'appello inteso a censurare la statuizione con cui la Corte territoriale accoglieva l'eccezione di decadenza ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in I. n. 83/1970 in mancanza di prova per difetto di data certa circa l'effettiva pubblicazione sul sito Internet dell'INPS dell'elenco di variazione 2016 da cui risultava la cancellazione della ricorrente; che, con il secondo motivo, formulato in subordine rispetto al precedente, la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamenta il carattere apparente della motivazione per essere questa fondata sul documento di cui con il primo motivo si contesta la valenza probatoria; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 12 bis r.d. n. 1949/1940 introdotto dall'art. 38 d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011 lamenta la non conformità a diritto della ritenuta applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 38 sopra richiamato, relativa alla nuova modalità telematica di notificazione dei provvedimenti di cancellazione per essere il provvedimento in questione successivo all'entrata in vigore della predetta a prescindere dall'essere, al contrario, l'annualità di riferimento antecedente ad essa; che, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo all'applicabilità della modalità telematica di notifica per i provvedimenti di cancellazione relativi ad annualità antecedenti alla data di entrata in vigore della norma introduttiva della predetta modalità, notifica rilevante ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in I. n. 83/1970 ai fini della decadenza dal diritto all'impugnazione del provvedimento medesimo, questo Collegio deve registrare la valenza nomofilattica della controversia in questione e l'opportunità di rimettere la stessa per la trattazione innanzi alla sezione ordinaria;
P.Q.M.
la Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della causa in sezione sesta, ne rimette