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Ordinanza Interlocutoria — n. 11145/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 11145/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11145/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1769-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; - ricorrente - contro LUCCONE GIANCARLA, AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA; - intimati - avverso il decreto di omologa n. RG 2674/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato l' 08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 445 bis cod. proc. civ, art. 380-bis cod. proc. civ, art. 152 disp.att.c.p, art. 2697 c.c, art. 445 bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 11145/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RG 2674/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato l' 08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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esenzione dall'assicurazione malattie diritto alle prestazioni assicurative revisione delle prestazioni d'invalidità mantenimento della previdenza sussidi per premi di cassa malati assicurazione obbligatoria delle cure

Disposizioni normative citate

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art. 445 bis cod. proc. civ
02-12-2021 -2- R.G.1769/2021 RILEVATO CHE: il Tribunale di Latina, in sede di giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 152 disp.att.c.p
91-92-113-116 c.p.c., dell'art. 152 disp.att.c.p.c., dell'art.
art. 2697 c.c
152 disp.att.c.p.c., dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
art. 445 bis c.p
02-12-2021 -2- R.G.1769/2021 RILEVATO CHE: il Tribunale di Latina, in sede di giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1769-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; - ricorrente - contro LUCCONE GIANCARLA, AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA; - intimati - avverso il decreto di omologa n. RG 2674/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato l' 08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 01769 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- R.G.1769/2021 RILEVATO CHE: il Tribunale di Latina, in sede di giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha emesso decreto di omologa in favore di Giancarla Luccone, dichiarando sussistere il requisito sanitario ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), a far data dal 14 giugno 2018; ha quindi condannato l'Inps al pagamento delle spese di lite; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, al quale Giancarla Luccone non ha opposto difese;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., dell'art. 152 disp.att.c.p.c., dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 445 bis c.p.c."; contesta la statuizione di condanna del pagamento delle spese di lite, sostenendo che l'ASL di Latina sarebbe l'unica parte soccombente, quale soggetto competente a concedere la provvidenza, connessa all'accertamento dello stato d'invalidità; il Collegio, considerato che non sussistono i presupposti per la decisione in Sesta Sezione, rinvia la causa alla IV Sezione.

P.Q.M.

La Corte, rilevato che non sussistono i presupposti per la decisione in Sesta Sezione, dispone la trasmissione degli atti alla IV Sezione. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 2 dicembre /‘ Il Presidentè- Margherita rta Le