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Ordinanza — n. 11140/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal against regional tax authority for awarding fees below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11140/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the lawyer's appeal against the Regional Tax Authority's decision to award only €150 in legal fees. The lower court had set the amount below the statutory minimums calculated from the DM 55/2014 tables, despite the case value exceeding the threshold requiring higher compensation. The Court held that the appellate judge failed to apply the correct percentage reductions to the tabular values, resulting in an award that was legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55; Art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.: The judge must calculate legal fees by applying statutory percentage reductions to tabular values, and an award falling below the resulting minimum is invalid if the case value warrants higher compensation.

Parole chiave

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legal fees calculation statutory minimums tax authority fees appellate court error DM 55/2014 tables imposta locale posizione dirigente in materia di doppia imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
55 del 2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (Cass.
Art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.
37 e tabelle allegate, in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.
Art. 2233 c.c., comma 2
art. 92 cod. proc. civ
La CTP di Roma accolse il ricorso compensando le spese, allora il contribuente impugnò la sentenza per violazione dell'art. 92 cod. proc. civ.
art. 2233 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 20289 del 2015
E' stato, inoltre, affermato che il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. 20289 del 2015, Cass.n.9542/2020) e che i minimi e massimi di cui al D.M.
Cass.n.9542/2020
20289 del 2015, Cass.n.9542/2020) e che i minimi e massimi di cui al D.M.
Cass. 3591 del 2018
4, comma 1, di tale decreto (Cass. 3591 del 2018).
Cass.n.1522/2019
2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione-cfr.Cass.n.1522/2019-.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27830-2019 proposto da: TOMASSONI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO; - intimata - avverso la sentenza n. 1865/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Tomassoni Andrea impugnò la cartella di pagamento relativa alla tassa auto dell'anno 2008 di euro 73,62 per avvenuta prescrizione della pretesa tributaria, essendo trascorsi tre anni dal mancato pagamento.

La CTP di Roma accolse il ricorso compensando le spese, allora il contribuente impugnò la sentenza per violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello del contribuente, liquidando le spese del doppio grado di giudizio in euro 150,00 in favore del difensore antistatario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato un unico motivo. Parte intimata non si è costituita in giudizio. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e ss. d.m. 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e tabelle allegate, in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.

La decisione della CTR non terrebbe in considerazione i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale indicati dalla legge. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Giova ricordare, anzitutto che l'art.4 del DM n.55 del 2014 prevede che: "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento".

Dalla norma in esame si evince che la determinazione degli onorari deve essere stabilita dal giudice sulla base dei valori medi della tariffa che possono essere aumentati o diminuiti secondo la percentuale indicata. E' stato, inoltre, affermato che il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. 20289 del 2015, Cass.n.9542/2020) e che i minimi e massimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (Cass. 3591 del 2018).

Si è aggiunto che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione-cfr.Cass.n.1522/2019-.

Orbene, passando all'esame delle censure proposte dalla parte ricorrente all'operato della CTR, le stesse colgono nel segno. Ed invero, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che in relazione al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00, ex art. 5, comma 6 del d.m. n. 44 del 2014), la liquidazione del compenso professionale avrebbe dovuto essere superiore ai minimi imposti dal d.m. n. 55 del 2014 e compresa nella soglia massima. Orbene i valori medi tabellari nel caso di specie sono:

a) per il giudizio di primo grado, euro 170,00 per la fase di studio, euro 100,00 per la fase introduttiva, euro 85,00 per la fase istruttoria ed euro 170,00 per la fase decisionale;

b) per il giudizio di appello, euro 170,00 per la fase di studio, euro 100,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase istruttoria ed euro 170,00 per la fase decisionale. Per un importo totale di euro 1065,00, il quale, anche applicando ad esso la massima riduzione prevista dall'art. 4, comma 1, del medesimo d.m. 55/2014 (pari al 70% per la fase istruttoria ed al 50%, per le altre fasi), rimane ben superiore all'importo di euro 150,00 liquidato dalla CTR. Sulla base di tali considerazioni la sentenza indicata in epigrafe deve essere cassata, non avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati e la causa va rimessa alla CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimit