Cassation court dismisses tax appeal as procedure extinguished due to missed deadline during suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal procedure extinguished because the taxpayer failed to file a required request within the deadline set during a previously ordered suspension. Although the taxpayer had initially requested suspension of proceedings, the tax authority noted that the statutory deadline for filing the necessary request had expired by the time the suspension was lifted. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal inadmissible and the case closed without a merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 c.13 d.l. n.118/2018; Art. 6 c.10 d.l. n.119/2018: The procedure is extinguished if the interested party fails to deposit the required request within the prescribed deadline, even if the proceedings were suspended.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9895-2017 proposto da: ITALIMMOBILI 3000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI 12, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PALMA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ROMA , AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - resistenti - avverso la sentenza n. 6193/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO GIOVANNI CONTI. Ric. 2017 n. 09895 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza che aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRES per l'anno 2006 impugnato dalla società Italimmobiliare 3000 srl proposto contro. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale non ha resistito l'Agenzia delle entrate. La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art.6 c.10 d.ln.119/2018.
Con ordinanza interlocutoria n.11001/2019 questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio. Successivamente l'Agenzia delle entrate, con nota del 16.11.2020, nel depositare provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata disposto dalla Direzione provinciale di Frosinone, rilevava che era onere del contribuente depoitare istanza di trattazione entro il 31.1.2.2020. Il procedimento va dichiarato estinto, non avendo il contribuente- parte interessata-, all'esito della disposta sospensione del procedimento di cui alla ricordata ordinanza interlocutoria, depositato l'istanza di trattazione entro il 3j1.12.2020, alla stregua di quanto disposto dall'art.6 c.13. d.l. n.118/2018- v.nota Ag.entrate 16.11.2020-.
Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate. PQM Dichiara estinto il procedimento. Così deciso il 23.2.2022 in Roma. I Pres