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Ordinanza — n. 10970/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS, upholding solidary liability based on reasonable presumption of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10970/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Catria Confezioni SPA against the Ancona Court of Appeal's decision ordering solidary contribution payments to INPS. The lower court found that the appellant's revenue matched the value of services provided by third-party contractors, creating a reasonable presumption of evasion without requiring absolute causal proof. The court affirmed that this logical deduction was legally sound and consistent with established jurisprudence regarding the burden of proof in tax evasion cases.

Regesto Legislator

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Art. 29 co.2 d.lgs. n. 276/2003; Art. 2729 c.c.: The court may rely on reasonable presumptions when the proven fact makes the alleged fact a reasonably possible consequence, rejecting the requirement of absolute causal necessity.

Parole chiave

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solidary liability contribution evasion reasonable presumption burden of proof third-party contractors INPS enforcement tax deduction categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 29 co.2 d.lgs. n. 276/2003
civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 co.2 del d.lgs.
Art. 2729 c.c.
civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. (e anche dell'art.
Art. 116 c.p.c.
Violazione art. 116 c.p.c. Violazione dell'art.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
chiede la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
chiede la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 2729 c.c
civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
(e anche dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003).
art. 116 c.p
Violazione art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22366 del 2021
Cass. n. 22366 del 2021; Cass.
Cass. n. 5279 del 2020
22366 del 2021; Cass. n. 5279 del 2020); nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha affermato che il fatturato, ossia il volume delle vendite di beni da parte della Catria s.p.a.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29799-2020 proposto da: CATRIA CONFEZIONI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 67, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PONZELETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato VIRGILIO QUAGLIATO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 102/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 29799 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G.29799/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato la società Catria Confezioni s.p.a. solidalmente obbligata a versare i contributi rivendicati dall'Inps nei confronti delle ditte Liu Shiucai e Xia Song Yue, imprese terziste, per l'evasione contributiva perpetrata in danno del personale dalle stesse dipendente; in accoglimento della domanda incidentale dell'Inps ha dichiarato non ricorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 nei confronti dell'istituto sul presupposto che, a differenza dei soggetti privati, esso svolge una pubblica funzione;

Catria Confezioni s.p.a. chiede la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di Fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 co.2 del d.lgs. n. 276/2003 per cui la decadenza ivi prevista non si applicherebbe agli Enti previdenziali e perché la notifica del verbale di accertamento risulterebbe atto idoneo ad evitare la decadenza"; sostiene l'applicazione del termine di decadenza nei confronti dell'INPS in quanto lo stesso risulta sancito da una norma speciale che ha decretato la responsabilità solidale del committente; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. (e anche dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003).

Violazione art. 116 c.p.c. Violazione dell'art. 2697 cc e dei principi in tema di onere della prova"; contesta il ricorso al ragionamento presuntivo da parte della Corte territoriale, nel punto in cui la stessa ha individuato nel rapporto tra fatturato generato dalla committente e dall'appaltatrice, in un determinato periodo, il parametro oggettivo volto a dimostrare che il primo rappresenta il prodotto delle energie lavorative impiegate per l'esecuzione delle commesse; contesta che tale elemento (consistente in un mero indizio, non grave, non preciso, né concordante) possa essere posto "... in difetto di altri e più affidabili criteri, da solo, a base della determinazione dell'entità della contribuzione addebitabile"; il primo motivo è infondato; in base al principio di diritto affermato da questa Corte in tema di responsabilità solidale della società che affidi a terzi un appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (Cass. n. 41373 del 2021;

Cass. n. 18004 del 2019); il secondo motivo è parimenti infondato; le critiche investono la questione concernente i margini di ammissibilità del ragionamento presuntivo nell'ambito del giudizio di merito su cui, peraltro, questa Corte ha già avuto modo esprimersi in plurimi arresti, ritenendo che "Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.' (ex multis, cfr.

Cass. n. 22366 del 2021; Cass. n. 5279 del 2020); nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha affermato che il fatturato, ossia il volume delle vendite di beni da parte della Catria s.p.a. nel periodo considerato, rispetto al fatturato globale delle imprese terziste, costituisce l'elemento oggettivo da cui muovere, in assenza di prova circa la sussistenza di elementi di fatto contrari da parte dell'opponente; che la società non ha neppure allegato che la manodopera impegnata nei servizi appaltati alle ditte terziste avesse partecipato, nemmeno in misura minimale, alla produzione dei compensi fatturati in ragione dell'appalto, negando genericamente qual si voglia connessione sul piano produttivo con le imprese a cui aveva commissionato i prodotti costituenti oggetto dell'appalto di opere e servizi; la Corte territoriale è quindi giunta alla conclusione che, coincidendo il fatturato dell'appaltante con il valore della prestazione resa dai lavoratori per i quali l'Inps rivendicava il pagamento, in via solidale, dei contributi omessi da parte delle imprese terziste, la Catria s.r.l. era obbligata ad adempiere alla prestazione nella sua qualità di società committente; peraltro, da quanto risulta in atti, i contributi richiesti sono stati calcolati dall'Inps in base al contenuto delle fatture - riportato nei verbali ispettivi - emesse dalle ditte appaltatrici nei confronti della società Catria s.p.a.; tale essendo il complessivo tenore della decisione, appare di palmare evidenza o Irte, o che il giudice del merito abbia fatto un uso certamente del ragionamento presuntivo, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e che l'iter argomentativo seguito nella decisione risulta logicamente coerente ed esente da errori di diritto; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso