Cassation court dismisses appeal as judgment extinguished due to client's voluntary withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the appeal. The underlying dispute involved INPS's claim for unpaid social security contributions from 2009, which the lower courts had dismissed based on the five-year prescription period. Although the appellant initially argued the prescription period had expired, they subsequently submitted a formal renunciation of the lawsuit before the hearing, leading the court to terminate the case and award costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a party voluntarily renounces an appeal before the hearing, the judgment is declared extinguished and the proceedings terminate without substantive review of the merits.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso 27295-2020 proposto da: SEBASTIANO MASSIMO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - controficorrente- avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 27295 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R. G.27295/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Salerno, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città (e con diversa motivazione), ha rigettato l'opposizione a cartella di pagamento per contributi alla gestione separata INPS per l'anno 2009 da parte di Massimo Sebastiano, avvocato iscritto ad altra gestione previdenziale, per Euro 1.319,95; la Corte territoriale, considerata quale dies a quo della prescrizione la data di scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non la (successiva) data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista, ha dichiarato estinto il credito preteso dall'Istituto previdenziale; la cassazione della sentenza è domandata da Massimo Sebastiano sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con la I. n. 335 del 1995, art. 3, nel punto in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del credito INPS"; deduce che, essendo - per i contributi del 2009 - il versamento del saldo fissato al 16 giugno 2010, alla data del 6 luglio 2015, di ricezione della richiesta di pagamento, il termine quinquennale era già spirato; l'Inps oppone difese, contraddicendo l'affermazione del ricorrente ed eccependo che il DPCM del 10 giugno 2010 (in Gazz.
Uff. del 19 giugno 2010) ha differito il termine di pagamento al 6 luglio 2010 senza prevedere nessuna maggiorazione; che pertanto, alla luce di tale disciplina integrativa, la decisione assunta è corretta e va confermata; anteriormente allo svolgimento dell'adunanza camerale, il ricorrente fa pervenire al Collegio la propria rinuncia al ricorso, chiedendo che il giudizio venga dichiarato estinto; il Collegio, considerata la rinuncia al ricorso, dichiara estinto il giudizio; compensa le spese in considerazione del comportamento processuale del ricorrente; visto l'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 genn io 2022 Il Pr Margherita M DEPOS!TATO IN CANCE