Court dismisses appeal and declares matter ended after client agreed to reduced payment plan under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the matter ended after the appellant voluntarily agreed to a reduced payment plan for his social security debt. Although the lower court had rejected his claim regarding mandatory INPS registration for engineers, the parties utilized a specific legislative provision allowing for simplified dispute resolution. Consequently, the court compensated litigation costs and terminated the legal proceedings without issuing a final judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 5 D.L. 119/2018; When a debtor manifests willingness to settle a debt via a reduced payment plan, the court must declare the end of the dispute and compensate litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19929-2017 proposto da: DARI SALISBURGO MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PASANISI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 554/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Presidente Relatore Dott.
LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE 1.La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 25 maggio 2017, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettava la domanda proposta dall'ingegnere Salisburgo Mario Dari, volta alla declaratoria dell'insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,1. n. 335/1995, nonché al pagamento dei relativi contributi per l'anno 2008, in relazione all'attività libero- professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente, per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
2. la Corte territoriale aderiva al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS;
3. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ingegnere sulla base di un unico motivo;
4. controparte ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ex art. 380 bis c.p.c., debitamente comunicata alle parti; Ric. 2017 n. 19929 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- 6. a seguito di istanza di parte, con la quale si rappresentava la volontà di definire la controversia ai sensi dell'art. 3 c. 5 del D.L. n. 119/2018, convertito in I. 17 dicembre 2018 n. 136, nell'adunanza del 2 aprile 2019 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa;
7. quindi la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata è stata nuovamente notificata alla controparte; CONSIDERATO CHE 1.11 D.L. n. 119/2018, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 3, comma 5 e segg., ha stabilito che il debitore può manifestare all'Agente della riscossione la volontà di definire il contenzioso con apposita dichiarazione, indicando le modalità di pagamento del debito ridotto, in unica o più soluzioni;
2. l'istanza inoltrata dal ricorrente in tal senso, seguita da comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione indicativa dell'importo da corrispondere e dalla corresponsione di detto importo, risultano comprovate dalla documentazione allegata all'istanza prodotta da parte ricorrente, in atti.
3. l'esponente, pertanto, risulta aver definito la controversia aderendo alla definizione agevolata di cui all'art. 3 c. 5 del D.L. n. 119/2018, convertito in I. 17 dicembre 2018 n. 136, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.24083/2018);
4. in ragione della definizione concordata del giudizio le spese di lite sono compensate;
5. non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Ric. 2017 n. 19929 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. 23175 del 12/11/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2022. IL PRESIDENTE ESTENSORE Lucia Es osito r-Q _ DEPOSITATO IN CANCELLERA , --- O 5 AR