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Ordinanza — n. 10961/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes suspension of family business division case due to lack of mandatory legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10961/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's suspension of the family business division proceedings, ruling it lacked mandatory legal grounds. The appellant argued the suspension was unnecessary, while the lower court had relied on a pending labor dispute as a prejudicial cause. The court held that without specific statutory mandates, suspension is discretionary and must be motivated, thus ordering the case to resume.

Regesto Legislator

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Art. 295 cod. proc. civ.; Art. 337 cod. proc. civ.: When a pending judgment is not final and no specific law mandates suspension, the lower court's discretionary suspension of the main action is invalid unless properly motivated.

Parole chiave

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suspension of proceedings prejudicial cause family business division discretionary power judicial motivation art 295 code of civil procedure art 337 code of civil procedure azienda familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 295 cod. proc. civ.
venendo al caso di specie, dunque, la sospensione era rimessa al potere discrezionale del giudice (a differenza di quella, necessaria, di cui all'art. 295 cod.proc.civ.) che avrebbe dovuto motivare l'esercizio del proprio potere di sospensione (cfr., ex multis, Cass.
Art. 336 cod. proc. civ.
337, secondo comma, cod.proc.civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod.proc.civ;
Art. 337 cod. proc. civ.
297 cod.proc.civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod.proc.civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art.
Art. 297 cod. proc. civ.
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod.proc.civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.
art. 337 cod.proc.civ
297 cod.proc.civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod.proc.civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art.
art. 295 cod.proc.civ
venendo al caso di specie, dunque, la sospensione era rimessa al potere discrezionale del giudice (a differenza di quella, necessaria, di cui all'art. 295 cod.proc.civ.) che avrebbe dovuto motivare l'esercizio del proprio potere di sospensione (cfr., ex multis, Cass.
art. 297 cod.proc.civ
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod.proc.civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., nr. 10027 del 2012
337 cod.proc.civ.» (Cass., sez. un., nr. 10027 del 2012, seguita, da ultimo, da Cass.
Cass. nr. 17936 del 2018
10027 del 2012, seguita, da ultimo, da Cass. nr. 17936 del 2018);
Cass., sez. un., nr. 21763 del 2021
Cass. nr. 21664 del 2015
295 cod.proc.civ.) che avrebbe dovuto motivare l'esercizio del proprio potere di sospensione (cfr., ex multis, Cass. nr. 21664 del 2015);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 13194-2021 proposto da: DI ROMA IGNAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIANA 54, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA CALCERANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO COLARUSSO; - ricorrente- )uM contro BERNERI FRANCESCA; - intimata - per regolamento di competenza n. RG 5616/2018 avverso GIUDIZIO PENDENTE del TRIBUNALE di TARANTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STEFANO VISON A', il quale chiede, che la Corte di Cassazione accolga il ricorso. RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Taranto ha sospeso il giudizio, intrapreso dall'odierno ricorrente e relativo alla divisione dell'azienda dell'impresa familiare, intercorrente con Francesca Berneri;

2. il Tribunale ha ritenuto «causa pregiudicante», idonea a legittimare la sospensione necessaria, quella promessa dal medesimo ricorrente, dinanzi al Giudice del Lavoro (e pendente in appello), per l'accertamento di diritti derivanti dalla partecipazione alla impresa familiare;

3. ricorre Ignazio Di Roma che assume l'insussistenza di una ipotesi di sospensione necessaria; resta intimata Francesca Berneri;

4. il Procuratore Generale chiede accogliersi il ricorso; CONSIDERATO CHE:

5. il ricorso è fondato; 6.secondo l'orientamento delle sezioni unite di questa Corte, infatti, «salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod.proc.civ.» (Cass., sez. un., nr. 10027 del 2012, seguita, da ultimo, da Cass. nr. 17936 del 2018);

7. in linea con l'indicato arresto, più di recente, le sezioni unite, con la pronuncia nr. 21763 del 2021, hanno affermato che, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che Ric. 2021 n. 13194 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod.proc.civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod.proc.civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod.proc.civ;

8. venendo al caso di specie, dunque, la sospensione era rimessa al potere discrezionale del giudice (a differenza di quella, necessaria, di cui all'art. 295 cod.proc.civ.) che avrebbe dovuto motivare l'esercizio del proprio potere di sospensione (cfr., ex multis, Cass. nr. 21664 del 2015);

9. il provvedimento di sospensione va, pertanto, cassato;

10. la causa dovrà essere riassunta, nel termine indicato in dispositivo, innanzi al Tribunale di Taranto che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, concedendo alle parti termine di 60 giorni per la riassunzione, dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.21. Dott.ssa. Margherita M • DEPOSITATO IN CANCELLERIA 05 APR