Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 10950/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares civil suit extinguished due to valid withdrawal under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 10950/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following a valid withdrawal by the plaintiff. The court found the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing extinction via decree. Consequently, the judgment was entered without a full trial, and litigation costs were to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: A party's valid withdrawal of the action results in the extinction of the proceedings, which the court may declare by decree, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of action extinction of proceedings Code of Civil Procedure decrees of extinction litigation costs compensation Cassation ruling termination of suit condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai[ sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l.
art. 391 c.p
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai[ sensi dell'art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai[ sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Presidente Titolare elaide Amendola DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 5 APR 2022 C:N