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Ordinanza Interlocutoria — n. 10942/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new role regarding specific appeal requirement and procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10942/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Gina Tralicci's appeal against the Rome Tribunal's judgment regarding a third-party seizure and compensation defense. The Tribunal had ruled that the specific title for the forced execution was annulled, while refusing to address the compensation claim due to lack of specific appeal. The Court found the appeal insufficient because the specific condemnation was not explicitly challenged in the appellate act. Consequently, the case was remanded to a new role pending the publication of a Supreme Court interpretation on the validity of procurations attached to cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ.; The cassation appeal must specifically impugn the contested condemnation; failure to do so renders the appeal inadmissible, necessitating remand to a new role.

Parole chiave

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cassation appeal specificity requirement third party seizure judicial compensation remand to new role procedural law annulled title impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
/' Paolo \ con l'atto di appello, era stata espressamente impugnata la condanna pronunciata dal giudice di primo grado; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 365 cod. proc. civ
8140 e 20381 del 2019 del R.G., da questa Sezione, relativamente all'applicabilità dell'indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione può soddisfare il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12744-2020 proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA N. 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAIADOMITILLA DE ANGELIS; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19172/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 1'08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 12744 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Gina Tralicci ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 19172 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti di BNL s.p.a. che si era opposta eccependo in compensazione un controcredito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali effettuata da una sentenza di prime cure; - la deducente aveva resistito controdeducendo che non era definitiva la sentenza su cui si fondava l'asserito controcredito, e quest'ultimo non era comunque opponibile perché a sua volta già pignorato e poi perfino assegnato ex art. 553, cod. proc. civ.; - all'esito della fase sommaria, in cui il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione, il Giudice di Pace, davanti al quale il giudizio era riassunto, accoglieva l'opposizione e, in correlazione all'eccepita compensazione, condannava la deducente a pagare alla BNL un'ulteriore somma di denaro; - il Tribunale, in sede di appello, rilevava che il titolo giudiziale in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata oggetto dell'opposizione, era stato annullato, sicché era cessata la materia del contendere, mentre, sulla statuizione relativa all'opposta compensazione, non poteva pronunciarsi per mancanza di specifica impugnazione; resiste con controricorso BNL, s.p.a.;

Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., avendo il Tribunale errato poiché, RG n 12744 del 2020 Cons. rel. /' Paolo \ con l'atto di appello, era stata espressamente impugnata la condanna pronunciata dal giudice di primo grado; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione all'ulteriore e specifica rimessione alle Sezioni Unite, in corso di pubblicazione e decisa, in relazione ai procedimenti iscritti ai nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G., da questa Sezione, relativamente all'applicabilità dell'indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione può soddisfare il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della sua mera "collocazione topografica", anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., e, in particolare, all'effettiva portata dell'eventuale applicabilità del suddetto indirizzo, nel caso in cui la procura stessa non contenga un riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, ovvero la sentenza impugnata oltre alle parti processuali e, diversamente, in presenza o meno di un generico riferimento a un'impugnazione in sede di legittimità, contenga invece espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali o indicazioni esclusivamente riferibili a incombenti processuali tipici dei gradi di merito;

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo. Roma, 27 gennaio 2022 Il P 'dente Dott.ssa Antoni crima DEPOSITATO IN