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Ordinanza — n. 10936/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for revocation due to lack of factual error regarding technical expert reports.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10936/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible because the alleged error was a matter of legal evaluation rather than a factual mistake. The appellant argued that the lower court erred by relying on a 1983 document instead of a 1988 deed, but the court found this constituted an assessment of technical reports, not a perception error. Consequently, the court ruled that the lower court's decision on the boundary line was legally sound and within its authority.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis cod. proc. civ.; Art. 395, comma 1 n. 4 cod. proc. civ.: A revocation appeal requires a factual error of perception or oversight, not an erroneous evaluation of evidence or a misappreciation of a technical report's findings.

Parole chiave

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revocation appeal factual error technical expert report boundary dispute perception error legal evaluation Cassazione inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis cod. proc. civ.
La Corte, letto il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., da Lo Celso Salvatore per la revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n.
Art. 395, comma 1 n. 4 cod. proc. civ.
civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1 n.
d.p.r. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
art. 391 bis cod. proc. civ
La Corte, letto il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., da Lo Celso Salvatore per la revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6405 del 2018
Cass. n. 442 del 2018
Cass. n. 442 del 2018; Cass.
Cass. n. 22171 del 2010
Cass. n. 14937 del 2017
( Cass. n. 14937 del 2017; Cass.
Cass. n. 5221 del 2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 978-2021 proposto da: LO CELSO SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LI CALSI; - ricorrente - contro CIGNA FILOMENA, LI CALZI SALVATORE, LI CALZI FEDERICO, nella qualità di eredi del sig. Li Calzi Giuseppe, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ETTORE DI VENTURA; - controricorrend - avverso l'ordinanza n. 12322/2020 della CORTE SLIPRENIA DI L-\SSAZIONE di ROMA, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Presidente Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. La Corte, letto il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., da Lo Celso Salvatore per la revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 12322 del 23. 6. 2020, che aveva rigettato il suo ricorso avverso la sentenza n. 1026 del 2018 della Corte di appello di Catania, che, in parziale accoglimento del suo gravame, aveva accertato la linea di confine tra il proprio fondo e quello dell'attore, Li Calzi Giuseppe, in quella indicata nella consulenza tecnica d'ufficio del 18. 4. 2013 e lo aveva condannato ad arretrare il muro divisorio esistente tra i due fondi per un'area complessiva di mq. 6,65; rilevato, in particolare, che l'ordinanza impugnata qui impugnata aveva respinto il primo motivo del ricorso per cassazione, che denunziava, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame della consulenza tecnica dell'ing.

Gallota, la quale si fondava sull'atto di divisione del 1988, per avere la Corte di merito aderito alla seconda consulenza tecnica, dell'ing. Lumia, che invece si fondava sull'atto del 1983 tardivamente prodotto, affermando questa Corte che, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, il giudice territoriale non aveva dato ingresso, ai fini della prova, alla scrittura privata del 1983 ed aveva valutato le due consulenze tecniche, condividendo le risultanze della seconda, richiamando ai fini della decisione la planimetria del 1988, con motivazione conforme a diritto; rilevato che il ricorso deduce che questa decisione è affetta da errore di fatto laddove, da un lato, ha ritenuto conforme a diritto la valutazione della Corte territoriale che aveva preso in considerazione, al fine del regolamento del confine, sia il titolo di proprietà dell'atto di divisione del 1988 che l'atto di frazionamento del maggio 1988, considerato dalle parti presupposto per la divisione, dall'altro ha confermato la decisione della Corte di appello che invece aveva aderito alla seconda consulenza tecnica, che si fondava sulla scrittura privata del 1983, rilevando che la Corte non ha potuto, al fine di scrutinare il motivo di ricorso, esaminare le due consulenze tecniche, non risultando acquisito il fascicolo della fase di merito; ritenuto che per giurisprudenza costante di questa Corte l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1 n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato ( Cass. n. 6405 del 2018:

Cass. n. 442 del 2018; Cass. n. 22171 del 2010 ) e che ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso ovvero una errata valutazione della motivazione della sentenza impugnata, si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, potendosi ipotizzare in tali casi soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. ( Cass. n. 14937 del 2017; Cass. n. 5221 del 2009 ); che in applicazione di tali principi il ricorso per revocazione non appare idoneo a superare il preliminare vaglio di ammissibilità, atteso che la Corte ha formulato il proprio giudizio di rigetto del motivo di ricorso sulla base del rilievo, non contestato dall'odierno ricorrente, che la Corte di appello aveva escluso l'utilizzazione, ai fini della prova, della scrittura privata del 1983, aveva fondato la sua decisione sull'atto di divisione e la planimetria del maggio 1988, ed aveva valutato le due consulenze tecniche, aderendo alla seconda, mentre l'errore denunziato, per essere state le risultanze della consulenza tecnica accolta fondate in realtà sull'atto del 1983, integra non un errore di percezione ma semmai di valutazione della suddetta relazione, che comunque è ascrivibile alla decisone della Corte d'appello e non a quella della Corte di Cassazione, che non avrebbe potuto valutare direttamente gli elaborati tecnici, in osservanza dei limiti propri del sindacato di legittimità affidatogli dalla legge, che non le consente un accesso diretto alle fonti di prova, considerazione che rende altresì irrilevante la mancata acquisizione dei fascicoli della fase di merito; ritenuto quindi che il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo; che deve infine darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. Il Pre