Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 10926/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares case extinguished by waiver under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 10926/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following a formal waiver by the plaintiff, which met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The defendant accepted this waiver, leading the court to rule that no further action on costs was necessary. Consequently, the judgment declared the case extinguished and nullified any prior orders regarding litigation expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A waiver by the plaintiff, accepted by the defendant, validly extinguishes the proceedings, rendering the case null and void without the need for a separate ruling on costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of action extinction of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of waiver litigation costs nullity of judgment procedural termination condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016, converted into Law 197/2016
art. 391 c.p
o dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO M CANCELLERIA oggi 5 APR_2022 Il Presidente Titolare Adelaide mendola ;L CANCELLIE