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Decreto — n. 10924/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under procedural rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 10924/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The lower court had already ruled on the withdrawal, and the Cassation Court confirmed this procedural outcome without addressing the merits. Consequently, the appeal was dismissed, and no costs were assigned to either party.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure dismissal of appeal procedural termination conseguenze del ritiro rinuncia alle prestazioni d'assicurazione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

ETO RG 22788/2019 Roma, °34PR Zfl sul ricorso proposto da: CL jOg 2C4 MASSONI GIANMARCO, MASSONI MARIA e MASSONI ADRIANA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ferri Corrado, Bellomi Cristina e Luponio Ennio, come da procura in atti; RICORRENTE contro: MASSONI ALBERTO INTIMATO avverso: sentenza 2349/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata in data 28.05.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, CANCELLIERE Vinc9co Pio Massimi+ ia IL CANCELL ESPERTO V