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Decreto — n. 10923/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the lawsuit extinguished under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 10923/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, representing two textile companies, withdrew the appeal against a lower court judgment without accepting the withdrawal from the opposing parties. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met and ordered the losing party to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings if no other party accepts the withdrawal, resulting in the dismissal of the case and an award of costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs formal withdrawal Corte di Cassazione procedural extinction abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

ETO RG l468}2018 Roma, 5 APR 202. sul ricorso proposto da: MANIFATTURA TESSUTITESSUTI CTN SRL in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e LANIFICIO CTN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Magni Francesco Alessandro, come da procura in atti RICORRENTE contro: COOPERSYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA, AGOSTINI SRL e TESSILGIADA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avv.to Valentini Alberto, come da procura in atti CONTRORICORRENTE NARDI GIOVANNI TORELLO, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vitiello Mario, come da procura in atti CONTRORICORRENTE SALVADOR! ALBA ADUA INTIMATA avverso: sentenza nr. 454/2018 della Corte di Appello di Firenze pubblicata in data 22.02.2018 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte di uno dei controricorrenti

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per oneri ed accessori. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSiTATO PN CANCELLERIA 5 APR 2022 .CANCELLIERF 11— C LLLi4 V;.:Cn,l0 no Massintia fro3