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Decreto — n. 10920/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal declaring bankruptcy proceedings extinct due to plaintiff's formal withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 10920/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy proceedings against Officine Loporcaro extinct following the plaintiff's formal withdrawal. The appellant argued against the withdrawal, but the court found the procedural requirements of articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure were met. Consequently, the judgment was declared null and the case dismissed without further proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A formal withdrawal by the plaintiff satisfies the statutory requirements for declaring bankruptcy proceedings extinct, thereby terminating the litigation without adjudication on the merits.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings formal withdrawal extinction of litigation Code of Civil Procedure procedural dismissal nullity of judgment costs allocation condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

ETO RG 30764/2020 "ma' 5 APR 2022 sul ricorso proposto da: 092 C) OFFICINE LOPORCARO DI PIETRO GIUSEPPE & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Barone, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: CURATELA DEL FALLIMENTO OLEARIA PUGLIESE, in persona del Curatore pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Bari nr. 467/2020 pubblicata in data 28.02.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. / Il oordinatore DEPOSITATO IN CANCELLERIA /Pres. i4cjnto Bis 5 'RZ022 _ Vincenzo ne r -nn:»2,rreSi IL