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Decreto — n. 10918/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, declaring proceedings extinguished under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 10918/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Mohoh Abubakar, had previously challenged a first-instance decision against the Ministry of the Interior, but subsequently submitted a valid renunciation of the lawsuit. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, thereby terminating the case without addressing the merits of the underlying immigration dispute.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of appeal filed with the requisite formalities results in the extinction of the proceedings, rendering any further examination of the merits unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code appellant renunciation dismissal without merits spese di difesa condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

ETO RG 15423/2020 Roma, 5 APR 202: sul ricorso proposto da: )och2 MOMOH ABUBAKAR, rappresentato e difeso dall'Avv.to Elena Petracca, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Venezia nr. 4062/2020 pubblicato in data 16.04.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO W4 CANCELLEPAA I Coordinatore 5 IAP