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Decreto — n. 10917/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal, declaring the proceedings extinguished under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 10917/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, representing a foreign national, withdrew the appeal against the Bologna Court of Appeal's decision, while the Ministry of the Interior did not oppose the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the case without an examination of the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's valid withdrawal of an appeal results in the extinction of the proceedings, terminating the litigation without a judgment on the substantive issues.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure foreign national appeal administrative litigation abbandono del procedimento condono delle spese procedurali ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure (cpc)
Decree-Law 68 of 2016, converted into Law 197/16
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Testo completo

ETO RG 10046/2020 "ma' 5 APR 2022 sul ricorso proposto da: Ce-01, SHABBIR. HUSSAIN, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisa Sforza e Manuela Amore, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 2848/2019 pubblicata in data 11.10.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DE:C5i1.,550 tht PtIC£13_51.1P, AS3R 10.1 rrePg Ge,f\N‘ ---- io7N1--as—sr IL CANC