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Ordinanza — n. 10800/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal for Nigerian activist due to lack of credible personal fear evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10800/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the Nigerian applicant's claim. The applicant alleged persecution as an ACN party activist and claimed his father was killed, but the Tribunal found his narrative unconvincing and relied on official sources showing no specific violence in his region. The Court dismissed the appeal because the applicant failed to substantiate his personal fear with credible evidence or explain the relevance of cited precedents.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002: An asylum appeal is inadmissible if the applicant fails to provide specific, credible evidence linking general country conditions to personal persecution risks.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility Nigerian refugee claim personal fear credibility political activist persecution contributo unificato payment competenza giurisdizionale internazionale grave deficienza del procedimento all'estero protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Difetta manifestamente di rilevanza la questione di illegittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare (secondo motivo), in disparte il rilievo di inammissibilità di una censura così proposta (Cass.14666/2020), atteso che nella specie non trova applicazione il d.l.
art. 380 bis cod.proc.civ
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 28 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ..
art. 10, comma 3 della Costituzione
33 della Convenzione di Ginevra e art. 10, comma 3 della Costituzione.
art. 27 d.lgs. n. 25/2008
Violazione art. 27 d.lgs. n. 25/2008; Violazione del principio di non refoulement; II.
art. 77 Cost
113 per contrasto con l’art. 77 Cost.; Questione preliminare: manifesta illegittimità costituzionale dell’art.
art. 111 Cost
3 in relazione all’art. 111 Cost.; IV.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25312/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11979-2021 proposto da: EKANEM JUSTICE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO VILLANOVA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente- avverso il decreto n. cronol. 2797/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 18/03/2021; F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11979/2021 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 10800/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CLOTILDE PARISE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di EKANEM JUSTICE, cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria – Akwa Ibon State-, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, ritenendo non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale esponeva di essere stato attivista del partito ACN, Action Congress, e di aver lasciato la Nigeria ed essere fuggito in Ghana il 24 marzo 2011 in seguito a degli scontri durante la campagna elettorale con esponenti del partito oppositore PDP, dopo aver appreso che il padre era stato ucciso dai membri del PDP.

Riferiva, inoltre, che aveva lasciato il Ghana nel 2013, dopo la morte della madre, per raggiungere la Libia e infine l’Italia il 24 maggio 2016, e che temeva, in caso di rimpatrio, ripercussioni sia da parte degli esponenti del partito PDP, sia da parte della seconda moglie del padre.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Ric. 2021 n. 11979 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11979/2021 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 10800/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 28 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ..

4. I motivi di ricorso sono così rubricati: «I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 25/2008, art. 33 della Convenzione di Ginevra e art. 10, comma 3 della Costituzione. Violazione art. 27 d.lgs. n. 25/2008; Violazione del principio di non refoulement; II. Questione preliminare: Manifesta illegittimita’ del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 per contrasto con l’art. 77 Cost.; Questione preliminare: manifesta illegittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 113 del 4.10.2018 per contrasto con gli artt. 10 co. 2 e 117 comma 1 Cost.; III. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 111 Cost.; IV. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 14 lett.

c) D.Lgs. n. 251 del 2007 e agli artt. 3 D.Lgs. n. 251 del 2007 e 8 D.Lgs. 25 del 2008». Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’errata valutazione da parte del Tribunale della credibilità del narrato, la mancata valutazione delle sue condizioni personali e delle condizioni generali dell’Edo State (pag. 7 e 9 ricorso), e richiama un report di Amnesty International del 2015/2016. Con il secondo motivo chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del d.l.n.113/2018 e con il terzo motivo denuncia la violazione del principio del contraddittorio, rilevando che la decisione contenuta nel decreto impugnato si è basata sulla sola audizione tenutasi innanzi alla Commissione Territoriale e che l’audizione del ricorrente in sede giudiziale è stata solo formale, essendosi limitato il Giudice di primo grado a chiedere esclusivamente al ricorrente se confermava quanto dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale.

Con il quarto motivo si duole dell’erronea valutazione delle condizioni nel Paese di origine da parte del Tribunale, che avrebbe fondato il rigetto della protezione sussidiaria ex art. 14 lett.

c) d.lgs. n. 251 del 2007 esclusivamente sulla valutazione di assenza di rischio in caso di Ric. 2021 n. 11979 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11979/2021 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 10800/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 rimpatrio, per poter avere il ricorrente in Nigeria un maggiore inserimento di quello esistente in Italia, mentre nel suo Paese era presente una situazione di insicurezza generalizzata, che assume non considerata.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 5.1. La censura in punto di giudizio di non credibilità (primo motivo) è del tutto generica e non si confronta affatto con le argomentazioni del Tribunale, che ha motivatamente escluso la veridicità del narrato e delle ragioni di fuga addotte (pag.16 decreto), cercando anche riscontri esterni, in fonti di conoscenza, di quanto riferito dal richiedente, senza trovarne. Peraltro il ricorrente richiama la situazione dell’Edo State, senza alcun raffronto con il decisum, e invece il Tribunale ha affermato che il ricorrente proviene da Ibom State e poi si era trasferito a Cross River. 5.2.

Difetta manifestamente di rilevanza la questione di illegittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare (secondo motivo), in disparte il rilievo di inammissibilità di una censura così proposta (Cass.14666/2020), atteso che nella specie non trova applicazione il d.l. 113/2018 ai fini dell’umanitaria (il provvedimento della Commisssione Territoriale è del 13-3-2018), e peraltro il Tribunale ha dato atto di fare applicazione del d.l.n.130/2020, ritenendone la retroattività. 5.3. La censura svolta con il terzo motivo non si confronta con il decisum e difetta di specificità.

Il Tribunale ha rimarcato che il richiedente, preso atto che erano trascorsi più di dieci anni dai fatti lamentati e che egli non aveva ricevuto alcuna minaccia, ha addotto che fosse attuale il pericolo proveniente dalla sua famiglia, seconda moglie del padre (pag.16 decreto), senza nulla precisare sul punto. Nel ricorso non è svolta una critica specifica a detto assunto, né il Ric. 2021 n. 11979 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11979/2021 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 10800/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 ricorrente precisa cosa avrebbe voluto/potuto chiarire nell’audizione giudiziale, che pacificamente è avvenuta, e quale sia stato il concreto vulnus subito (Cass. 25312/2020). 5.4. Anche il quarto motivo è inammissibile. In ordine al diniego della protezione sussidiaria ex art.14 lett.

c) d.lgs.n.251/2007, il Tribunale ha svolto analitica indagine ufficiosa, con citazione delle fonti di conoscenza (Easo 2019 e gennaio 2020 - pag. 19 e 20 del decreto), escludendo una situazione di violenza indiscriminata nell’Ibom State. Il ricorrente non si confronta affatto con il decisum sul punto, si limita a dedurre genericamente la sussistenza di insicurezza generalizzata nell’area di provenienza, senza citare fonti alternative, nonché richiama pronunce di questa Corte senza spiegarne l’attinenza al caso concreto.

6. Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, nella irritualità della costituzione dell’Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Ric. 2021 n. 11979 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11979/2021 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 10800/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Prima, del 28 gennaio 2022. Il Presidente Giacinto Bisogni Ric. 2021 n. 11979 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r