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Ordinanza — n. 10794/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed; proof burden on taxpayer; constitutional minimum for reasoning upheld.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10794/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's rejection of her cost deduction claims. The taxpayer argued the lower court misapplied burden of proof rules, while the tax agency contended invoices were insufficient. The court ruled that the taxpayer must prove the existence of invoices and that the tax authority may rebut this with presumptions, and that the lower court's reasoning met the constitutional minimum for validity.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 360 c.p.c.; In tax proceedings, the taxpayer bears the burden of proving the constitutive facts for deductions, and the tax authority may demonstrate their unlikelihood via presumptions; cassation review is limited to constitutional minimums of reasoning.

Parole chiave

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tax burden of proof invoice verification reverse charge constitutional minimum reasoning tax appeal dismissal presumption of unlikelihood IRPEF deduction contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Daluiso; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
Art. 360 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c.1 n.
Art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Lgs. 546 del 1992 e 132 c.p.c.
Art. 12 preleggi
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
art. 2697 c.c
Daluiso; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28135/2020 proposto da DALUISO DANIELA rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Massimo Bersano (PEC: massimobersano@pec.ordineavvocatitorino.it) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Stefania Jasonna in via Monte Santo n. 68; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28135/2020 Numero sezionale 2718/2022 Numero di raccolta generale 10794/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’avvocatura generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturstato.it); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 116/04/20 depositata in data 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole relativo ad IRPEF ed IRAP 2010; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla sig.

Daluiso; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato i principi riguardanti l’onere della prova, attribuendone l’adempimento quanto ai costi dedotti al contribuente; - il motivo è inammissibile; - invero, anche recentemente questa Corte ha confermato il proprio orientamento sul punto, in forza del quale (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020) nel processo tributario, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28135/2020 Numero sezionale 2718/2022 Numero di raccolta generale 10794/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati; - la CTR ha in concreto applicato tali indicazioni di principio, e all’esito della loro osservanza ha concluso per il difetto di prova dei costi; - il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 36 d.

Lgs. 546 del 1992 e 132 c.p.c. per avere la CTR motivato in modo apparente; - il motivo è infondato; - poiché infatti la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili;

è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28135/2020 Numero sezionale 2718/2022 Numero di raccolta generale 10794/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - nel concreto, poi, la motivazione in oggetto qui si colloca ben al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; - il terzo motivo, relativo all’asserita omessa pronuncia in ordine all’eccezione posta riguardo la violazione del divieto di “mutatio libelli” concernente la contestazione di inapplicabilità del c.d.

“reverse charge”, va parimenti rigettato; - invero, la CTR ha in effetti espressamente affrontato la questione, su di essa pronunciando, a pag. 4 ultimo periodo della sentenza impugnata; - pertanto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese 4.100,00 in euro oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a :

N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28135/2020 Numero sezionale 2718/2022 Numero di raccolta generale 10794/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis,