Italian tax court dismisses appeal against land registry reclassification due to insufficient administrative motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the regional tax commission failed to provide specific, concrete reasoning for the property reclassification. The court ruled that generic references to market value ratios are insufficient without detailing the specific data, statistical methods, and inferential factors used. Consequently, the administrative decision was upheld as properly motivated under the required legal standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 L. 212/2000; Art. 3 L. 241/1990; Art. 360 c.p.c.: A tax authority's decision to reclassify property is only valid if it provides specific, concrete details regarding the data and statistical methods used, rather than relying on generic references to market value ratios.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29746/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’avvocatura generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); – ricorrente – Contro CENTURELLI LIVIA rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Michele Saponara (m.saponara@pec.it) - controricorrente - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29746/2020 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Numero sezionale 2724/2022Numero di raccolta generale 10791/2022 Lazio. 1182/08/20 depositata in data 28/02/2020, Data pubblicazione 04/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole relativo alla valutazione catastale di una unità immobiliare in Roma, via Flaminia n. 36 ex art. 1 c. 335 L n. 311 del 2014; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la contribuente resiste con controricorso. Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione e/ falsa ed erronea applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente annullato, ritenendolo non motivato, il provvedimento impugnato che ha rivisto il classamento dell’immobile di proprietà della contribuente sito in Roma, via San Saba n. 12 la cui categoria è stata modificata da cat.
A/3 classe 3 a cat. A/2 classe 3; - il motivo è inammissibile; - invero, come questa Corte ha chiarito non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29746/2020 al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a Numero sezionale 2724/2022Numero di raccolta generale 10791/2022 fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i Data pubblicazione 04/04/2022 modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (fra le tante, si vedano Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass. n. 22900 del 29/09/2017;
Cass 2018 nr 16368; Cass 12 2019 nr 10403; Cass 2019 nr 361; Cass 2019 nr 11577; tutte concordi nell'affermare la necessità che nell'atto di accertamento l'obbligo motivazionale sia assolto in modo rigoroso con la precisa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario e non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura). Vanno infatti indicati in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione non essendo sufficiente far richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr.
Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014); - occorre infatti che il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima. Per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito dal valore medio di mercato delle unità immobiliari comprese nella singola microzona, è necessario che l'amministrazione specifichi e documenti con precisione quali dati sono stati utilizzati ed in quale modo ne è stata effettuata la rilevazione e l'elaborazione per determinare tale valore medio.
La norma non fornisce infatti alcuna specificazione al riguardo né appare sufficiente a tal fine il richiamo al regolamento di cui al D.P.R. 138 del 1998, ovvero al comma 339 del medesimo articolo. Al fine di consentire al contribuente il controllo sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione, Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29746/2020 Numero sezionale 2724/2022 così come non è sufficiente il mero richiamo ai termini generici Numero di raccolta generale 10791/2022Data pubblicazione 04/04/2022 impiegati dalla norma neppure è sufficiente la mera indicazione in cifra dei risultati, ma è necessario dar conto in modo chiaro e specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteri impiegati e delle tecniche statistiche applicate oltre che della attendibilità dei dati di fatto sui quali si è basata l'elaborazione statistica.
Qualora poi, ai fini dell'individuazione del valore medio di mercato della singola microzona sia stato fatto ricorso oltre che alla rilevazione documentata dei dati reali - quali i prezzi delle compravendite e delle locazioni, anche (oppure in luogo ovvero in aggiunta e integrazione di essi) a fattori indiziari e inferenziali (urbanistici, ambientali o simili ovvero riguardanti le variazioni delle preferenze della clientela) dai quali siano stati inferiti componenti di maggior valorizzazione economica delle unità immobiliari comprese nella microzona, allora l'amministrazione ha l'onere di specificare con precisione e di provare la sussistenza e l'efficacia di tali condizioni fattuali e la correttezza del metodo inferenziale adottato (si veda in termini Cass. sent. n. 22671/2019); - conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass.
SU n. 7155/17); - le spese sono regolate dalla soccombenza; - poiché parte soccombente è l’Amministrazione Finanziaria non vi è luogo al c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 3.000,00 oltre euro 200 per esborsi, 15% per spese generali oltre a CPA e iva di legge che pone a ca