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Ordinanza — n. 10776/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank interest repayment ruling due to lack of evidence for higher credit limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10776/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Tagotago Limited against the Bari Court of Appeal's decision to deny the return of €220.99 in excessive interest payments. The appellant argued that the bank's actual credit limit was higher than the 50-70 million lire range established by lower courts, claiming deposit repayments served a restorative rather than solvency function. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide documentary evidence proving a credit limit exceeding the proven range, relying instead on unsubstantiated assertions about account activity.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: An appeal based on alleged violation of rules of fact-finding is inadmissible if the appellant fails to substantiate the alleged error with specific evidence, particularly when the lower court's assessment relies on established technical reports and bank statements.

Parole chiave

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excessive interest repayment credit limit evidence inadmissible appeal violation of fact-finding banking dispute technical report reliance procedural inadmissibility blocco del conto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
e dell’art. 360, comma 1°, n.
Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
art. 380 bis c.p
ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;F i r m a t o D a :
art. 116 cod. proc. civ
che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13395/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35454-2019 proposto da: TAGOTAGO LIMITED, AMMARILLO LIMITED, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato PASQUALINO CATENA; - ricorrente - INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1993/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/09/2019;F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 35454/2019 Numero sezionale 536/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Numero di raccolta generale 10776/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA RILEVATO - che viene proposto da Tagotago Limited (già Opus Gas Metano s.r.l.), affidandolo a tre motivi, ricorso avverso la sentenza n. 1993/2019, depositata il 24.9.2019, con cui, per quanto ancora rileva, la Corte d’appello Bari ha rigettato il primo motivo dell’appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza n. 742/2017 dell’8.2.2017 con cui il Tribunale di Bari ha condannato Intesa San Paolo alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interesse passivo ultralegale, anatocismo, commissione di massimo scoperto ed altre spese, ammontanti nella minor somma di € 220,99, a fronte di una domanda proposta dalla allora Opus Gas metano s.r.l. di € 124.753,84; che il giudice di appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado (che ha a sua volta fatto proprio le conclusioni della consulenza tecnica contabile), secondo cui il limite dell’affidamento di fatto concesso dall’istituto bancario alla società appellante non era superiore alla fascia di 50 – 70 milioni di lire, confutando la tesi di quest’ultima secondo cui il limite del fido di fatto era, invece, costituito dal massimo scoperto di fatto emergente dagli estratti del conto corrente bancario; tale questione è rilevante atteso che la ricorrente, sul rilievo che i proprio versamenti sul conto corrente avrebbero avuto una funzione ripristinatoria, e non solutoria, in ragione dell’esistenza di un affidamento di ben più rilevante importo rispetto a quanto accertato dai giudici di merito, deduce che, a fronte dell’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto e non dai singoli versamenti, ritenuti dalla Corte d’appello solutori, in conformità alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio; - che la Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 35454/2019 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 10776/2022 che la ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Data pubblicazione 04/04/2022 CONSIDERATO - 1. che con il primo motivo è stata dedotta l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio ex art 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’appello ha omesso di considerare un fatto storico decisivo, ovvero il consenso della banca al sistematico sconfinamento da parte del correntista rispetto alla (presunta) disponibilità inizialmente concessa dodici anni prima; che, infatti, dalle risultanze degli estratti conto emergeva un’esposizione giornaliera del correntista pari ad oltre il doppio dei limiti di fido indicati unilateralmente dalla banca e ritenuti rilevanti dal CTU, senza che la banca avesse chiesto alla società correntista di rientrare dal debito o avesse adottato iniziative di revoca, recesso, etc.; - che tale evoluzione del rapporto ha disvelato la sussistenza di un affidamento di fatto il cui limite non può che essere individuato “nel massimo scoperto di fatto consentito”;

2. che il motivo è inammissibile; che, infatti, la ricorrente, con la doglianza dell’omesso esame di fatto decisivo ex art 360, comma 1°, n.5, cod. proc. civ., in realtà, contesta una valutazione in fatto compiuta dalla Corte d’appello in ordine al limite dell’affidamento di fatto concesso dalla banca alla stessa società correntista; che il motivo è, altresì, manifestamente infondato, nella parte in cui si sostiene che le mancate diffide al rientro da parte dell’istituto di credito al correntista, al cospetto dei sistematici sconfinamenti (oltre alla mancato recesso dal conto e/o mancata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia), costituirebbero espressione di un consenso ad un affidamento di fatti per un importo più elevato; che, infatti, tali rilievi non considerano che questa Corte ha già recentemente affermato che l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 35454/2019 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 10776/2022 tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista Data pubblicazione 04/04/2022 dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (vedi Cass. n. 29317/2020);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697,2729 e 2935 cod. civ. sul rilievo che la Corte d’appello è incorsa nel vizio di travisamento delle risultanze processuali, e, segnatamente, del documento 4 allegato alla relazione del consulente tecnico d’ufficio - dal quale, a dire della Corte distrettuale, si evincerebbe un affidamento costante di 50 milioni di lire fino al 9 gennaio 1987 ed un maggiore affidamento di 70 milioni di lire da tale data al 21 aprile 1997 – che contiene un conteggio che si fonda su dati non comprovati da una pattuizione con il correntista e che evidenziano che la durata e la stabilità dello sconfinamento rispetto al limite dell’affidamento indicato dalla banca escludono che si sia trattato di meri atti di tolleranza; - che, in ogni caso, la Corte d’Appello ha erroneamente applicato le norme sulle presunzioni, non considerando il valore indiziario di alcuni elementi significativi dell’esistenza di un affidamento, quali lo sconfinamento per oltre dodici anni, la mancata diffida al rientro, la mancata segnalazione per sconfino e per sofferenza alla Centrale Rischi;

4. che il motivo è, in primo luogo, inammissibile per genericità, non essendo stato neppure analiticamente descritto dalla ricorrente il documento 4 (allegato alla CTU) il cui contenuto sarebbe stato travisato dalla Corte d’Appello e comunque contiene, come il primo motivo, un’inammissibile censura di merito a una valutazione di fatto compiuta dal giudice di appello in ordine al limite dell’affidamento concesso dalla banca; che anche la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e delle altre norme disciplinanti l’onere della prova è inammissibile, atteso che con l’apparente doglianza della violazione di legge la ricorrente intende, in realtà, sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio operato dai giudici di merito; che, in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la violazione dell’art.2697 cod. civ.

è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 35454/2019 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 10776/2022 regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti Data pubblicazione 04/04/2022 costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (vedi Cass. n.13395/2018);

5. che con il terzo motivo è stata la violazione degli artt. 116 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 360, comma 1°, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello, in assenza di un documento attestante il limite dell’affidamento, preso per buono il valore del “fido del conto” indicato negli estratti conto;

6. che il motivo è manifestamente infondato nonché inammissibile; - che, in primo luogo, Corte d’appello ha fornito una motivazione esauriente che si fonda sulle risultanze della C.T.U. e sull’analisi degli estratti conto, mentre la ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione che non ha minimamente illustrato, reiterando le solite censure già svolte nei precedenti motivi;

7. che il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Banca è quindi assorbito.

5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; Assorbito il ricorso incidentale condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 5.700,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2022 Il Presidente Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 35454/2019 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 10776/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3