Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to inadmissible factual re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant sought a re-evaluation of factual evidence regarding the accident. The appellant argued that the lower court incorrectly found the incident unproven due to inconsistencies in identifying the vehicle owner and driver. The court rejected this, ruling that assessing the weight of contradictory testimonies and determining proof sufficiency falls within the exclusive domain of the trial judge's sovereign discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 342 c.p.c.: The court of cassation cannot re-evaluate factual evidence or the sufficiency of proof, as these matters belong to the sovereign appreciation of the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25708-2020 proposto da: CASABURO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DALMAZIA, 29, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CAIAZZO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro GENERALI ITALIA SPA , PARISI GIOVANNI; - intimati - avverso la sentenza n. 686/2020 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 28/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. Giovanni Casburo, terzo trasportato a bordo del veicolo di proprietà di Parisi Giovanni, assicurato per RCA con Generali Assicurazioni, convenne quest'ultima dinanzi al Giudice di Pace di Marigliano al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del tamponamento subito da parte del veicolo appartenente a Buonocore Immacolata, assicurato con Allianz Assicurazioni S.p.a. Istruita la causa mediante escussione di testi, il Giudice di Pace, con sentenza n. 4826/2013, accolse la domanda e condannò Generali Assicurazioni al pagamento, in favore del Casaburo, della somma di € 6.6638,31, oltre alla refusione delle spese di lite.
2. Il Tribunale, con sentenza 666/2020, rigettato il primo motivo di appello in materia di incompetenza per territorio, ha accolto il terzo con il quale Generali Assicurazioni aveva gravato la sentenza di primo grado per aver ritenuto non provate le circostanze poste a fondamento della domanda. Il Tribunale ha rigettato gli altri motivi di impugnazioni e compensato, tra le parti le spese di lite.
3. Avverso tale pronuncia Giovanni Casaburo propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che: fn (// 4. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell' art. 2697, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art.342 c.p.c., 141 cod. Ass., 112 e 132 c.p.c., addebitando alla sentenza il vizio di ultrapetizione e violazione del principio devolutivo dell'appello o di specificità dei motivi. Espone il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provato il fatto storico dell'incidente a causa della incongruenza tra denuncia e messa in mora del sinistro ed atto di citazione in ordine alla indicazione del conducente e proprietario del veicolo investitore.
Censura che Generali Assicurazioni non avrebbe specificatamente dedotto tale questione in sede di appello, avendo solo lamentato l'insufficienza della motivazione del giudice di Pace. Deduce, altresì, l'irrilevanza della questione, atteso che ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto, era sufficiente l'identificazione del veicolo investitore, eseguita dal teste con riferimento alla targa del veicolo, essendo irrilevante la questione della sua appartenenza e del conducente dello stesso.
5. Il ricorso è inammissibile poiché le censure in esso contenute sono dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, rientrati nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. La Corte di cassazione, invero, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo piuttosto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici. Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una motivazione chiara ed esaustiva delle ragioni che hanno condotto a ritenere insufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della domanda.
In particolare il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni contrastanti del Casaburo in relazione al soggetto assicurato ed alla proprietaria della vettura, indicati in un primo momento in Maria Piscuglio, ed in un secondo momento in Immacolata Buonocuore, non consentissero di ritenere sufficientemente dimostrato il fatto storico denunziato in mancanza, peraltro, di elementi probatori idonei a suffragare l'una o l'altra dichiarazione e di alcuna esplicazione da parte dell'attore circa le ragioni del carattere contrastante delle proprie dichiarazioni: si tratta di una valutazione delle prove che rientra nel giudizio autonomo del giudice, senza che ciò possa essere oggetto di critica in questa sede.
6. L' indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 19 ge