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Ordinanza — n. 10740/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal because a prior annulment judgment invalidates the tax basis regardless of pending cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10740/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling. The agency argued that the annulment of the underlying tax assessment was not final because a cassation appeal was still pending. The court rejected this, citing a prior binding decision establishing that a judicial annulment invalidates the tax title immediately, even if the annulment judgment itself has not yet become final.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: A judicial decision annulling the underlying tax assessment invalidates the tax claim immediately, rendering any provisional collection measures based on that assessment illegitimate regardless of whether the annulment judgment has become final.

Parole chiave

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tax collection annulment of assessment provisional measures judicial annulment binding precedent tax title provisional execution lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 336 c.p.c.
Art. 337 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che:
artt. 2909 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 324, 336, secondo comma, e 337, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 41219 del 2021
Cass. n. 13445 del 2012
Cass. n. 740 del 2019
13445 del 2012, Cass. n. 740 del 2019).
Cass., Sez. U, n. 758 del 2017
Cass., Sez. U, n. 26482 del 2007
Cass., Sez. U, n. 26482 del 2007), nella specie ad opera dell'intervenuta pronuncia di questa Corte, costituente giudicato esterno, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza d'appello che aveva annullato l'avviso di accertamento.
Cass. n. 30780 del 2011
26482 del 2007; Cass. n. 30780 del 2011 e n.
Cass. n. 16589 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22799-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro GENERAI SERVICE IMPIANTI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 7199/15/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in data 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di contestazione emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della General Impianti s.r.l. per omesso versamento di ritenute d'acconto e fondato su un precedente avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni notificato alla predetta società contribuente per omessa ritenuta d'acconto ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che l'avviso di accertamento, presupposto all'atto di contestazione, era stato annullato con sentenza n. 5965/15/2019 della medesima CTR.

2. Avverso l'impugnata sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica l'intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 324, 336, secondo comma, e 337, secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento presupposto all'atto di contestazione non era passata in giudicato in quanto pendeva ricorso per cassazione.

2. Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua dell'intervenuto giudicato esterno costituito dall'ordinanza di questa Corte n. 41219 del 2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della medesima CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento, presupposto all'atto di contestazione oggetto del presente giudizio.

3. E' orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui la sentenza di annullamento dell'atto impositivo presupposto fa venir meno, anche indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (cfr., ex multis, Cass. n. 13445 del 2012, Cass. n. 740 del 2019). Nel solco di tale pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine ad un contrasto al suo interno, hanno statuito che l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (Cass., Sez.

U, n. 758 del 2017).

4. Nessun dubbio ovviamente può porsi quando, invece, l'annullamento dell'atto presupposto (nella specie, avviso di accertamento) derivi da sentenza passata in giudicato (v. Cass., Sez. U, n. 26482 del 2007), nella specie ad opera dell'intervenuta pronuncia di questa Corte, costituente giudicato esterno, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza d'appello che aveva annullato l'avviso di accertamento.

5. Al riguardo deve ricordarsi che «Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell'attività d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del "ne bis in idem", ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario» (Cass., Sez. U, n. 26482 del 2007; Cass. n. 30780 del 2011 e n. 16589 del 2021).

6. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione in giudizio dell'intimata.

7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Così de