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Ordinanza Interlocutoria — n. 10735/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits customs tax case to public hearing due to significant legal issue requiring public deliberation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10735/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The Customs Agency argued that the indirect representative of the importer is solidarily liable for unpaid import VAT when reverse charge is incorrectly applied to imported phones. The Regional Tax Commission had previously ruled that the carrier's responsibility does not extend to import VAT, a point the Customs Agency contested. The court deemed the legal question sufficiently significant to warrant public deliberation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.; Art. 34, 38 DPR 1973; Art. 17, 70 DPR 1972; Art. 201 Reg. CEE 2913/1992: When a legal issue possesses particular relevance, the collegium must pronounce upon it in public hearing rather than in camera.

Parole chiave

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reverse charge import VAT indirect representative liability public hearing requirement customs tax dispute Cassation remittal procedure assoggettamento all'IVA imposta sull'importazione indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
Art. 34, 38 DPR 1973
l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 34 e 38 del d.P.R.
Art. 17, co. 6 e 22, art. 70 DPR 633/1972
09-02-2022 -2- del 1973, dell'art. 17, co.
Art. 201, comma 3, Reg. CEE 2913/1992
633 del 1972, dell'art. 201, comma 3, del Regolamento CEE n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14878-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE (C.F.97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro AIR OCEAN CARGO SPA, in perntui del legale rappresentante pro rempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERIN1 47, presso lo studio dell'avvocato MARIALUCREZIA TURCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FRANCESCO LOVETERE, GIUSEPPA MARIA TERESA LAMICELA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4231/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione sanzioni dell'Agenzia delle dogane notificati in data 8 marzo 2016 e relativi a delle dichiarazioni di importazione per l'anno 2013 con il quale veniva contestata l'utilizzabilità del reverse charge nel caso di importazione di telefoni cellulari; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che lo spedizioniere è tenuto a riscontrare la corrispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore ma non sull'IVA all'importazione in quanto non è un diritto di confine e la responsabilità solidale dello spedizioniere con l'importatore non si estende all'IVA.

L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 34 e 38 del d.P.R. n. 43 Ric. 2020 n. 14878 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- del 1973, dell'art. 17, co. 6 e 22, art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 201, comma 3, del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 in quanto se VIVA all'importazione non è corrisposta, perché indebitamente assolta mediante reverse charge, applicabile solo alle cessioni di cellulari interne a soggetti che li vendano al dettaglio e non alle importazioni, il rappresentante indiretto dell'importatore vi è obbligato solidalmente.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del febbraio 2022 Il Preti nte Maur-t) 4 c