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Ordinanza Interlocutoria — n. 10734/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remits tax case to lower court to review foreign bookmaker's liability for single betting tax.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10734/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the lower tribunal to acquire the case file for a substantive review. LOGISPIN Austria challenged the Regional Tax Commission's decision, which held that foreign bookmakers were liable for the single betting tax on bets accepted abroad prior to 2011. The court found the lower court's interpretation of the tax law potentially discriminatory against foreign operators and violated EU freedom of services principles, necessitating a full examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 3 D.L.vo 504/98; Art. 52, 56, 57 TFEU: The court established that a tax interpretation excluding foreign bookmakers from liability for bets accepted abroad may violate EU freedom of services and requires a full substantive review by the lower court.

Parole chiave

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single betting tax liability foreign bookmaker status EU freedom of services tax discrimination foreign operators remittal for merits review tassa sulle case da gioco attività estranea all'assicurazione periodo di contribuzione all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504
5 Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220
504, secondo l'interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, con riferimento alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 14 febbraio 2018 n.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
288, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l'imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendere anche alle scommesse accettate all'estero.
Art. 1, comma 2, lett. b, della Legge 3 agosto 1998 n. 288
504, secondo l'interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n.
Artt. 52, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
Con il terzo motivo, la contribuente lamenta violazione e /o falsa applicazione degli artt. 52, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in relazione all'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
5 Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata Ric.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018
Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6945-2020 proposto da: LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 2128/5/2019 della COMMISSINIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO CHE:

1. La "LOGISPIN AUSTRIA GmbH" (gia "GOLDBET SPORTWETTEN GmbH") impugnava, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio dei Monopoli per la Puglia recuperava a tassazione a carico della contribuente , quale obbligato in solido, per il periodo 2009 , l'imposta unica sulle scommesse , ex art.1 del d.lvo 504/98 a seguito di accertamenti nei confronti degli obbligati principale, Quarta Damiano e Salvatore De Filippis, titolari degli esercizi commerciali che effettuavano, in qualità di Centro Trasmissioni Dati - CTD in favore della "LOGISPIN AUSTRIA GmbH" il servizio di raccolta scommesse in mancanza di autorizzazione. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, li respingeva. 3.Sull'impugnazione della contribuente la Commissione Regionale della Puglia rigettava l'appello ritenendo, sulla scorta delle argomentazioni svolte sentenza della Corte Costituzionale nr. 27/2018, l'operatività dell'imposta unica sulle scommesse nei confronti dei bookmakers aventi sede all'estero ed operanti al di fuori del sistema concessorio. 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi; l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è rimasta intimata. 5 Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata Ric. 2020 n. 06945 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. RITENUTO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e /o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l'interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, con riferimento alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 14 febbraio 2018 n. 28, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che il bookmaker fosse soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse per le annualità anteriori all'anno 2011, essendo stata esclusa, per tale periodo, la responsabilità solidale del ricevitore operante per conto di soggetti privi di concessione.

2. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione e /o falsa applicazione [dell'art. 1, comma 2, lett. b] della Legge 3 agosto 1998 n. 288, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l'imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendere anche alle scommesse accettate all'estero.

3. Con il terzo motivo, la contribuente lamenta violazione e /o falsa applicazione degli artt. 52, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere l'impugnata sentenza tenuto conto che l'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, produce un effetto Ric. 2020 n. 06945 sez. MT - ud. 09-02-2022 -3- discriminatorio e viola il principio della libertà di circolazione dei servizi a discapito degli operatori esteri rispetto agli operatori nazionali. 2.AI fine della decisine della controversia deve disporsi l'acquisizione del fascicolo di merito. PQM La Corte, rimette la causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022. Il Présidente Dr. M 9197G-31 Tu, WCSi ATA I ANCEILERik -1 0100, - 4 AP