Italian tax court remits betting tax case to lower court regarding foreign bookmaker liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation remitted the case to the lower court to acquire the file for a merits hearing. The taxpayer challenged a tax assessment against a foreign bookmaker, arguing it was not liable for pre-2011 years because the local data center was merely an intermediary. The court found the lower court's reasoning on the bookmaker's liability potentially flawed and ordered the file to be acquired for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 D.L.vo 504/98; Art. 33 D.L.vo 504/98: The Court of Cassation remitted the case to the lower court to acquire the file for a merits hearing due to the need to clarify the liability of foreign bookmakers and the role of local intermediaries in betting tax assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6939-2020 proposto da: LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO ut LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2129/02019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA CONSIDERATO CHE: 1.La "LOGISPIN AUSTRIA GmbH" (gia "GOLDBET SPORTWETTEN GmbH") impugnava l' avviso di accertamento con il quale l'Ufficio dei Monopoli per la Puglia recuperava a tassazione a carico della contribuente , quale obbligato in solido, per il periodo 2009 , l'imposta unica sulle scommesse , ex art.1 del d.lvo 504/98 a seguito di accertamenti nei confronti dell' obbligato principale, Caricato Luca, titolare dell' esercizio commerciale che effettuava , in qualità di Centro Trasmissioni Dati - CTD in favore della "LOGISPIN AUSTRIA GmbH" il servizio di raccolta scommesse in mancanza di autorizzazione. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Bari respingeva il ricorso.
3. Sull'impugnazione della contribuente la Commissione Regionale della Puglia rigettava l'appello ritenendo, sulla scorta delle argomentazioni svolte sentenza della Corte Costituzionale nr 27/2018, l'operatività dell'imposta unica sulle scommesse nei confronti dei bookmakers aventi sede all'estero ed operanti al di fuori del sistema concessorio.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi; l'Agenzia Ric. 2020 n. 06939 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- delle Dogane e dei Monopoli ha resistito depositando controricorso. 5 Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. RITENUTO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e /o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l'interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, con riferimento alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 14 febbraio 2018 n. 28, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che il bookmaker fosse soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse per le annualità anteriori all'anno 2011, essendo stata esclusa, per tale periodo, la responsabilità solidale del ricevitore operante per conto di soggetti privi di concessione. 1.1 Con il secondo motivo, viene dedotta violazione e /o falsa applicazione dell'art 33 dllvo 504/98, come « interpretato dall'art 1 comma 66 lett b) I 220/2020 si sostiene che i giudici di seconde cure che il CTD è un mero intermediario , perché svolge attività meramente accessorie ed ausiliarie e non può incidere nell'organizzazione sulla determinazione della scommessa , con la conseguenza che se il ricevitore non può essere considerato soggetto passivo viene meno anche la responsabilità sussidiaria del bookmaker estero. 2.AI fine della decisine della controversia deve disporsi l'acquisizione del fascicolo di merito.
Ric. 2020 n. 06939 sez. MT - ud. 09-02-2022 -3- PQM La Corte, rimette la causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022. Il Presidente I Dr. MaiuW4oqci POSI ATA M CAWCELLE4V. APR 2022 L